Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
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2.3.3.4 Zone con un valore del terreno molto esiguo e di considerevole estensione
Il nuovo articolo 24 capoverso 2 sostituisce l'articolo 42 del titolo finale del CC, che sarà abrogato con l'entrata in vigore della LGI. In tal modo, per i «territori per i quali l'esatta misura geometrica può essere omessa, come boschi e pascoli di considerevole estensione», continuerà a essere possibile un «rilievo più sommario».
2.3.3.5 Adeguamenti alla prassi
Le esperienze e le proposte elaborate da gruppi di lavoro contribuiscono a migliorare atti legislativi esistenti. Sono ad esempio previste modifiche riguardanti la precisione e la densità dei punti fissi. La precisione o l'«imprecisione» di punti non esattamente definiti nel terreno è disciplinata, in senso conforme alla prassi, nell'articolo 29 capoverso 2.
2.3.3.6 Livello d'informazione «altimetria»
Nell'ultimo decennio, nel settore dei modelli altimetrici vi è stato uno sviluppo rapidissimo. La richiesta di modelli altimetrici è fortemente aumentata e oggi in questo settore sono state accumulate considerevoli esperienze. Nel quadro del progetto «superfici agricole utili» è nato un modello altimetrico digitale di tutta la Svizzera che adempie o supera gli attuali requisiti della misurazione ufficiale nei gradi di tolleranza (GT) 3 a 5. Nelle zone edificate e edificabili (GT2) si constata che la precisione richiesta finora conformemente all'OTEMU è troppo elevata per le prime pianificazioni generali, ma è troppo scarsa per le pianificazioni di dettaglio. Non è però in discussione un incremento generale dei requisiti. Si propone pertanto di allentare il requisito di precisione nel GT2. I pertinenti requisiti di precisione saranno adeguati nell'OTEMU (art. 30).
Con l'articolo 22 si propone che da ora in poi il modello altimetrico della misurazione ufficiale sia costituito da un reticolo di 2 m. Da un lato, risulterà un prodotto tecnicamente omogeneo a livello svizzero e, dall'altro, un reticolo potrà essere elaborato con utensili standard praticamente in tutti i sistemi di informazione geografica usuali. Con un reticolo di 2 m sarà raggiunta la precisione prevista per il modello.
2.3.3.7 Archiviazione e storicizzazione
L'archiviazione e la storicizzazione secondo l'articolo 9 capoverso 2 LGI sono attualmente disciplinate dall'articolo 88 OTEMU. Nella presente revisione è pertanto stata adeguata soltanto la terminologia. Di regola, nella misurazione ufficiale la storicizzazione avviene ancora in forma analogica, per esempio sotto forma di piani di mutazione.
2.4 Ordinanza sui nomi geografici (ONG)
2.4.1 Considerazioni fondamentali sull'ONG
Nuova è pure l'ordinanza sui nomi geografici (ONG). Essa sostituisce l'ordinanza del 30 dicembre 197039 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni (che viene pertanto abrogata). Pur avendo mantenuto numerosi elementi, si è provveduto