Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
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2.4.2.4 Sezione 4: Nomi delle località
I nomi delle località sono un elemento importante degli indirizzi. Mentre l'aspetto tecnico è stato disciplinato nel quadro della norma SNV 612040 (Indirizzi degli edifici), finora gli aspetti giuridici e organizzativi non erano ancora stati risolti in maniera soddisfacente. I cinque articoli di questa sezione chiariscono i pertinenti principi operativi e le competenze di tutti gli attori attivi in questo settore.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei nomi delle località (art. 15) e gli aspetti finanziari (art. 17), sono stati ripresi i principi applicati già oggi per i nomi dei Comuni.
Art. 17 Costi
I Cantoni possono anche stabilire l'ammontare degli emolumenti per i costi che risultano loro e addossarli ai proponenti. Ciò deve tuttavia essere disciplinato nella legislazione del pertinente Cantone.
2.4.2.5 Sezione 5: Nomi dei Comuni
Sono stati ripresi i principi, le competenze e le procedure previste dalla vecchia ordinanza. Le modifiche principali riguardano esclusivamente i termini:
– la durata della procedura di consultazione a livello federale è ridotta da 60 a 30 giorni (art. 21 cpv. 2);
– i Cantoni comunicano all'Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore, i nomi definitivi in vista della pubblicazione (art. 22 cpv. 1). In questo modo potranno essere evitate le pubblicazioni con effetto retroattivo.
2.4.2.6 Sezione 6: Nomi delle stazioni
Sono stati ripresi, senza modifiche sostanziali, i principi, le competenze, le procedure previste dalla vecchia ordinanza.
2.4.2.7 Sezione 7: Coordinamento
Un nuovo compito assegnato dal diritto costituzionale è l'armonizzazione dei dati georeferenziati, che comprendono anche i nomi geografici. Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto mediante un coordinamento istituzionalizzato al quale partecipano tutti gli attori interessati. Di conseguenza viene istituito un Organo di coordinamento sotto la direzione dell'Ufficio federale di topografia (art. 29 cpv. 2), affinché sia garantito a lungo termine un coordinamento efficace nel settore dei nomi geografici. Questo coordinamento è indispensabile poiché le competenze e le procedure vincolano numerosi attori a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comuni).