Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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ottenuto detta patente, il titolare ha la possibilità di eseguire autonomamente lavori della misurazione ufficiale.

2.5.3.3 Sezione 3: Registro e patente

Il superamento dell'esame di Stato consente, se sono inoltre adempiute le condizioni personali richieste, l'iscrizione nel Registro professionale. Chi è stato iscritto nel Registro riceve la patente di ingegnere geometra ed è quindi autorizzato a eseguire autonomamente lavori della misurazione ufficiale in tutta la Svizzera (art. 41 LGI).

L'introduzione di un Registro professionale costituisce un'innovazione rispetto all'ordinanza attuale. Gli svantaggi, descritti in precedenza, della connessione tra prova della formazione, esercizio della professione e misure disciplinari sono in tal modo eliminati. Ulteriori vantaggi sono:

y un incremento della trasparenza; tanto le autorità quanto i cittadini possono verificare, con un onere trascurabile, se una determinata persona è autorizzata a svolgere una determinata attività ufficiale;

y la chiara separazione tra prova della formazione, esercizio della professione e misure disciplinari;

y la chiara definizione delle condizioni per l'esercizio della professione;

y la creazione di un'autorità di vigilanza che può anche eseguire controlli e presentare denunce;

y l'attuazione della misurazione ufficiale in maniera neutrale sotto il profilo della libera concorrenza e la maggiore trasparenza, richieste dalla Commissione della concorrenza44, sono favorite mediante la creazione di un Registro e di un'autorità di vigilanza disciplinare formale;

y la conoscenza degli ingegneri geometri attivi nella misurazione ufficiale offre la possibilità di un'informazione centralizzata e

y le condizioni per i candidati stranieri sono chiaramente disciplinate (libera circolazione delle persone, libero esercizio della professione).

Diversamente da quanto accade per gli avvocati, il Registro non è tenuto dai Cantoni, ma a livello federale, dall'attuale Commissione degli ingegneri geometri.

Il cognome, il nome e l'indirizzo delle persone iscritte nel Registro sono pubblicati in Internet (art. 20 cpv. 1). Gli altri contenuti del Registro (art. 19) sono consultabili soltanto dalla Direzione federale delle misurazioni catastali, dalle autorità cantonali di vigilanza sulle misurazioni, dalle autorità di perseguimento penale e, relativamente alla propria iscrizione, dalla persona iscritta nel Registro (art. 20 cpv. 2).

L'iscrizione nel Registro è attestata dal rilascio di una patente, firmata, come finora, dal capo del DDPS e dal presidente della Commissione (art. 21 cpv. 1).

2.5.3.4 Sezione 4: Obblighi professionali, vigilanza sulla professione

Gli obblighi professionali e la pertinente vigilanza sulla professione sono strettamente connessi alla misurazione ufficiale. Di conseguenza, le disposizioni di questa

44 Empfehlungen der Wettbewerbskommission (WEKO) vom 23.1.06 betreffend «Wettbewerbsverzerrungen in der Nachführung der amtlichen Vermessung» (non pubblicate in italiano)