Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 52Fedlex · Rapporto sui risultati
Cerchie interessate: Asylbrücke ZG
Capoverso 4
L’importo libero va aumentato a 5 000 franchi.
Art. 17: Computo dei valori patrimoniali prelevati sull'obbligo di pagare il contributo speciale
I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto di cui all'articolo 11 e interamente computati sul contributo speciale da versare.
Favorevoli
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP
Cerchie interessate: AIn, Caritas, CSP, EKF, FER, Gastrosuisse, HEKS, Humanrights,
SAJV, SAV, sek, SFH, SFM, SGeV, SSGB, SODK/KKJPD, SRK, SSV, TS, Unia, CVAM,
VKM, Stadt ZH
Nessuna osservazione: hotelleriesuisse, Swiss
Contrari
Cantoni: Partiti: Cerchie interessate: Asylbrücke ZG
Art. 18: Restituzione dei valori patrimoniali prelevati
1 Prima della partenza, il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria, può chiedere ai terzi incaricati dall'Ufficio federale la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.
2 Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o dalla disposizione dell'ammissione provvisoria.
3 Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale, sono consegnati in contanti all'aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza avvenuta.
4 La domanda di restituzione dei valori patrimoniali prelevati può essere inoltrata dall'avente diritto anche dall'estero. Con la domanda dev'essere dimostrata l'osservanza del termine giusta l'articolo 87 capoverso 5 della legge. Tale dimostrazione è data segnatamente mediante:
1. la consegna entro i termini stabiliti della carta di frontiera;
2. la conferma della partenza, entro i termini stabiliti, sotto controllo della competente autorità cantonale;
3. la prova del ritorno, entro i termini stabiliti, nel Paese d'origine o di provenienza; o
4. la prova della partenza, entro i termini stabiliti, dalla Svizzera e di un'autorizzazione di soggiorno in uno Stato terzo.
La domanda deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
1. l'ufficio di pagamento valido;
2. l'indirizzo postale;
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