Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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3.2. Disposizioni finanziarie nel contesto dell'aiuto sociale

Le nuove somme forfettarie globali non provocheranno un aumento dei costi. Le spese per l'aiuto sociale sostenute dai Cantoni saranno indennizzate nella medesima misura ma in forma diversa rispetto alla situazione attuale.

La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza provocherà alla Confederazione, a partire dal 2008, spese pari a 36 milioni di franchi (stime alla base del calcolo: 6 000 decisioni negative in materia d'asilo o decisioni di non entrata nel merito all'anno e una somma forfettaria di 6 000 franchi per decisione). In compenso si prospettano per la Confederazione risparmi pari a circa 108 milioni di franchi all'anno grazie al blocco dell'aiuto sociale per persone in procedura d'esecuzione (si tratta ogni anno, in media, di un aiuto pari a 12 000 franchi versato a 9 000 persone).

La somma forfettaria per l'integrazione dell'importo di 6 000 franchi è versata d'ora in poi a tutti i nuovi rifugiati riconosciuti e a tutte le persone cui è concessa l'ammissione provvisoria. In totale tale somma forfettaria provocherà costi annui pari a 35 milioni di franchi. In compenso sarà possibile risparmiare 20 milioni di franchi grazie al trasferimento dalla Confederazione ai Cantoni della competenza finanziaria per le persone ammesse provvisoriamente dopo sette anni dall'entrata. Questi 20 milioni, unitamente ai sussidi versati sinora per l'integrazione dei rifugiati (2,6 milioni di franchi per l'integrazione professionale, 3 milioni di franchi per l'apprendimento linguistico, 4 milioni di franchi per programmi d'integrazione dell'OSAR) e delle persone ammesse provvisoriamente (5,4 milioni di franchi di contributo ai programmi d'occupazione), consentiranno di compensare i predetti costi annui di 35 milioni di franchi per la somma forfettaria per l'integrazione. Le spese sopportate sinora dalla Confederazione, i risparmi e le nuove spese per la somma forfettaria per l'integrazione si equilibrano tra loro. La nuova forma di indennizzo non comporta pertanto un aumento dei costi per la Confederazione.

La somma forfettaria di 3 500 franchi versata per ogni persona ammessa provvisoriamente che al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge passa alla competenza finanziaria del Cantone provoca alla Confederazione un esborso unico di circa 86 milioni di franchi. Tale versamento unico non provoca un aumento delle spese in quanto è compensato dagli introiti di cui la Confederazione beneficia grazie al passaggio immediato di circa 10 000 persone alla competenza finanziaria dei Cantoni.

D'ora in poi l'obbligo di pagare il contributo speciale cessa dopo tre anni dall'ammissione provvisoria. In tal modo s'intende creare nuovi incentivi per una rapida integrazione professionale. Tale soluzione provoca una diminuzione annua degli introiti pari a circa 4 milioni di franchi.

La somma forfettaria per le spese amministrative è aumentata a 1 100 franchi. Sulla base di 10 000 nuove dmande d'asilo depositate ogni anno si ottiene un aumento delle spese per la Confederazione pari a circa 4 milioni di franchi. In tal modo la Confederazione viene incontro ai Cantoni, tenendo conto del maggiore onere amministrativo da essi incorso, segnatamente nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento.

L'importo forfettario per la carcerazione è aumentato da 130 a 140 franchi (si tiene così conto del rincaro intervenuto dalla revisione totale della legge sull'asilo del 1° ottobre 1999) e sarà d'ora in poi adeguato all'indice dei prezzi. Ciò provoca un aumento delle spese per la Confederazione pari a 1.2 milioni di franchi.

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