Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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3. Impatto finanziario

3.1. Ambito della procedura e dell'esecuzione

Tutti i provvedimenti nell'ambito della procedura e dell'esecuzione sono finalizzati al conseguimento di risparmi a breve o lungo termine. Non è possibile fornire dati esatti in tal senso in quanto è impossibile prevedere con precisione l'evoluzione futura delle nuove domande d'asilo. Si può partire dal presupposto che, complessivamente, le disposizioni proposte avranno effetti positivi in quanto perseguono un considerevole snellimento procedurale e un netto miglioramento sul piano esecutivo, con conseguente notevole riduzione della durata di soggiorno delle persone allontanate nell’ambito della procedura d’asilo.

Per quel che concerne la nuova regolamentazione dell'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale nei centri di registrazione e negli aeroporti (art. 7a OAsi

1), l'UFM dovrà sostenere oneri leggermente superiori dell'ordine di circa 150 000 franchi all'anno.

Per quel che concerne l'introduzione di un assetto d'emergenza (art. 16a segg. OAsi 1),

in presenza di una situazione particolare dovuta a un aumento considerevole delle domande d'asilo si deve partire dall'idea che vi sarà un aumento degli oneri. Ciò concerne le spese per la sicurezza e l'assistenza dei richiedenti l'asilo nei centri di registrazione e nei centri esterni, le cure mediche di base e il vitto. Attualmente i Cantoni e l'UFM stanno discutendo gli aspetti finanziari di cui occorre tener conto in situazioni particolari.

Per il momento non è possibile valutare l'ammontare delle ulteriori spese a carico dei centri di registrazione e dei centri esterni in situazioni particolari, in quanto non si può conoscere il numero degli ulteriori centri esterni necessari. Tale cifra dipende dal numero delle domande d'asilo, che per il momento è impossibile pronosticare. Va tuttavia sottolineato che il provvedimento previsto sarebbe applicabile unicamente in una situazione particolare.

La proroga del soggiorno dei richiedenti l'asilo nella zona di transito dell'aeroporto (procedu-

ra all'aeroporto, cfr. art. 11a segg. OAsi 1, art. 5 OAsi 3, art. 11 OEAE) provocherà spese

supplementari di vitto e cure mediche nonché per l'indennizzo delle opere d'aiuto. Basandosi su una media di 250 richiedenti l'asilo all'anno, tali oneri dovrebbero aumentare, all'aeroporto di Zurigo, del 140 per cento ovvero di 230 000 franchi all'anno.

Per l'assistenza dei richiedenti l'asilo all'aeroporto di Ginevra-Cointrin occorre preventivare, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova procedura all'aeroporto, un onere supplementare pari a 335 000 franchi. Sinora, nell'ambito della procedura all'aeroporto di Ginevra-Cointrin, erano fatturate all'UFM unicamente le spese di vitto.

I predetti oneri supplementari nel contesto della procedura all'aeroporto sono comunque compensati da miglioramenti nell'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, grazie all'introduzione di una nuova procedura svolta integralmente all'aeroporto e alla riduzione della durata del soggiorno delle persone allontanate direttamente a partire dall'aeroporto, è possibile conseguire ulteriori risparmi.

Anche le nuove disposizioni in materia di aiuto al ritorno (art. 63 segg. OAsi 2) consentono di ridurre le spese, eliminando i progetti di formazione finalizzati al ritorno. Le spese per la consulenza per il ritorno e per l'aiuto individuale al ritorno dipendono dall'efficacia dei consultori nonché dal numero dei richiedenti l'asilo. Negli ultimi anni è stato possibile, grazie a questi due fattori, ridurre costantemente le spese. Per il futuro non si prevedono spese supplementari.

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