Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 18 Rifugiati ammessi provvisoriamente

Questa disposizione è stata semplificata dal profilo sistematico e adeguata alle nuove disposizioni della revisione parziale LAsi.

Articolo 19 Oneri in relazione a un'ammissione provvisoria

Questa disposizione è abrogata a causa della sua esigua rilevanza pratica. Non vi sono peraltro sanzioni che puniscano la disattenzione di eventuali condizioni.

Articolo 20 Documenti di legittimazione

Ad capoverso 1bis:

Giusta l'articolo 20 capoverso 1 OEAE, le persone ammesse provvisoriamente devono depositare i loro documenti di viaggio.

Eventuali viaggi intrapresi in maniera incontrollata possono provocare la fine dell'ammissione provvisoria. Per evitare siffatti viaggi, il capoverso 1bis prevede la possibilità per l'Ufficio federale di confiscare i documenti di viaggio non depositati e scoperti ulteriormente.

I documenti che nonostante l'obbligo in tal senso non sono stati depositati sono d'ora in poi considerati persi e iscritti nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL. Ciò onde evitare che questi documenti siano utilizzati da persone non autorizzate. Tale potrebbe ad esempio essere il caso di una persona che viaggia con documenti che non le sono destinati.

Ad capoverso 2, ultimo periodo:

Contrariamente al rilascio di un permesso di dimora (permesso B), che può avvenire solo dietro produzione di un passaporto nazionale valido, il rilascio di un permesso F si basa unicamente sui dati forniti dalla persona ammessa provvisoriamente. Tale permesso non costituisce pertanto un documento di legittimazione o di viaggio. Esso serve unicamente a documentare il sussistere dell'ammissione provvisoria. Per maggiore trasparenza a livello di ordinanza, all'ultimo periodo del capoverso 2 è stata inserita la menzione secondo cui il permesso F attesta unicamente lo statuto giuridico della persona ammessa provvisoriamente.

Ad capoverso 4bis:

L'attuale articolo 25 capoverso 1 OEAE è ripreso per motivi sistematici nel nuovo capoverso 4bis dell'articolo 20, che disciplina i documenti di legittimazione in quest'ambito. Inoltre, per motivi di trasparenza, la nozione di "libretto per stranieri" è sostituita mediante quella di "permesso F" in quanto le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere unicamente un "permesso F". Tale permesso non è paragonabile a un libretto per stranieri ordinario.

Articolo 22 Obbligo di rimborso e di garanzia

Questo articolo è abrogato in quanto l'attuale obbligo di rimborso e di garanzia è sostituito dall'obbligo di pagare un contributo speciale.

Articolo 23 Spese che devono essere rimborsate

Questo articolo è abrogato in quanto l'attuale obbligo di rimborso e di garanzia è sostituito dall'obbligo di pagare un contributo speciale.

Articolo 24 Ricongiungimento familiare

Con l'entrata in vigore dell'OASA, l'attuale articolo 24 ("Inclusione nell'ammissione provvisoria") diventa obsoleto in quanto il ricongiungimento familiare è retto dall'articolo 74 OASA. Il titolo dell'articolo 24 è adeguato alla disposizione dell'articolo 74 OASA.

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