Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 25 Proroga dell'ammissione provvisoria

Ad capoverso 1:

Il capoverso 1 dell'articolo 25 è abrogato e inserito per motivi sistematici all'articolo 20 capoverso 4bis.

Ad capoverso 2:

L'ammissione provvisoria è un provvedimento sostitutivo adottato in caso di impossibilità ad eseguire l'allontanamento. Se vi è un ostacolo all'esecuzione, l'ammissione provvisoria sussiste a prescindere dalla disponibilità del Cantone a prorogare il permesso. Il Cantone può solo sollecitare presso l'UFM la revoca dell'ammissione provvisoria. La procedura in tal senso è ora retta esclusivamente dall'articolo 26 OEAE. In virtù di tale disposizione, il Cantone comunica all'UFM i motivi conosciuti che possono provocare la fine dell'ammissione provvisoria. Il capoverso 2 dell'articolo 25 è pertanto abrogato.

Articolo 26 Revoca dell'ammissione provvisoria

Ad capoverso 1:

Per motivi sistematici, l'attuale capoverso 2 è inserito nel capoverso 1. L'ultimo periodo dell'attuale capoverso 1 è stralciato. Il rinvio alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA: RS 172.021) e alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), rispettivamente - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - alla legge federale sul Tribunale federale (LTF: RS 173.110) è superfluo in quanto tali disposizioni sono sempre applicabili in assenza di disposizioni divergenti.

Ad capoverso 2:

Il primo periodo corrisponde fondamentalmente al primo periodo dell'attuale capoverso 1. È tuttavia precisato che l'Ufficio federale può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiuti i presupposti per la disposizione della stessa giusta l'articolo 83 capoversi 2-4 LStr.

Per motivi sistematici, il secondo periodo del capoverso 2 è ripreso senza modifiche materiali dal secondo periodo del capoverso 1.

Ad capoverso 3:

Per motivi sistematici, il terzo periodo del capoverso 3 è ripreso senza modifiche materiali dal capoverso 1.

Articolo 26a (nuovo) Estinzione dell'ammissione provvisoria

Mentre nella LDDS ci si basava sul criterio della partenza volontaria, l'ammissione provvisoria giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr si estingue in caso di partenza definitiva.

Si parla di partenza definitiva se lo straniero che non si trova più in Svizzera chiede protezione in un altro Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza (lett. a), nonostante goda dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Depositando una domanda d'asilo in un altro Stato, la persona in questione dimostra di non voler più usufruire della protezione della Svizzera. Lo stesso vale per le persone ammesse provvisoriamente che ottengono un regolamento del soggiorno in un altro Stato, dimostrando così di non dipendere più dalla protezione della Svizzera (lett. b).

I viaggi all'estero delle persone ammesse provvisoriamente sono retti dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5). Le persone ammesse provvisoriamente cui non è riconosciuta la qualità di rifugiato necessitano, per viaggiare all'estero, un visto di ritorno per la Svizzera. Se una persona ammessa provvisoriamente che non è riconosciuta quale rifugiato lascia la Svizzera senza essere in possesso di un siffatto

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