Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine
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- il tipo di supporto (microchip con tecnologia Radio Frequency Identification,
RFID16);
- la struttura logica dei dati sul microchip;
- le tecniche specifiche per la sicurezza dei dati registrati digitalmente sul
microchip.
La fotografia del viso e le impronte digitali sono registrate come immagini. Si rilevano le impronte digitali dell’indice destro e di quello sinistro. Nel caso in cui non si possano acquisire le impronte di queste dita, è previsto un possibile ordine di sostituzione.
Mentre le norme internazionali lasciano aperte alcune opzioni in singoli settori, ad esempio in quello della protezione dei dati, le decisioni della Commissione dell’UE contengono prescrizioni vincolanti. Vanno menzionate in particolare la protezione, per mezzo del cosiddetto metodo Basic Access Control (BAC), dalla lettura a distanza non autorizzata dei dati registrati sul microchip e la limitazione, per mezzo di una procedura chiamata Extended Access Control (EAC), dell’accesso e della lettura delle impronte digitali in futuro registrate sul microchip.
L’OACI e gli Stati Uniti impongono come elemento biometrico interoperativo riconosciuto in tutto il mondo solo la registrazione elettronica della fotografia del viso. Per questo motivo anche le autorità che controllano i documenti d’identità (p. es. le autorità di controllo al confine) devono poter leggere la fotografia del viso registrata elettronicamente. Si tratta della stessa fotografia che è inserita ed è visibile ad occhio nudo nel passaporto. Poiché sarebbe tecnicamente possibile leggere il microchip RFID a distanza e senza che il titolare se ne accorga, le norme specifiche della Commissione UE prescrivono l’impiego del BAC. Per poter leggere un documento d’identità protetto dal BAC, esso deve essere consegnato all’autorità di controllo che a sua volta lo deve aprire per permettere la lettura della zona leggibile a macchina (MRZ). Solo in seguito i dati del microchip possono essere letti. I dati registrati sul microchip sono inoltre provvisti di una firma elettronica per garantirne e verificarne l’autenticità. Per poter verificare l’autenticità delle chiavi, i Paesi coinvolti devono scambiarsi reciprocamente i certificati pertinenti. In una prima fase tale scambio avviene per via diplomatica, in una seconda fase eventualmente per via elettronica. Per generare le chiavi, munire i documenti di una firma elettronica ed effettuare lo scambio con gli altri Stati è necessario lo sviluppo e la gestione di un sistema di chiave pubblica (Public Key Infrastructure, PKI) e di una Public Key Directorie (PKD).
Per le impronte digitali, le norme specifiche della Commissione UE prevedono con l’EAC una protezione ancora maggiore dall’accesso non autorizzato. Per la lettura delle impronte digitali devono essere concessi diritti d’accesso specifici. Questi permettono a un Paese di decidere quali altri Paesi possono leggere le impronte digitali registrate sul microchip. A tal fine si creano certificati digitali da trasmettere ai Paesi autorizzati. Con essi vengono poi certificati i singoli apparecchi di lettura autorizzati. Solo questi apparecchi possono leggere le impronte digitali.
La gestione e la manutenzione dell’infrastruttura tecnica supplementare, necessaria nell’interesse della protezione dei dati, genera tuttavia dei costi. Secondo le prime
16 Anche le raccomandazioni dell’OACI indicano come mezzo di registrazione dei dati biometrici un microchip che può essere letto mediante la tecnologia RFID. Quest’ultima è una tecnologia d’identificazione per mezzo di segnali radio.