Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine
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5.3 Forma dell’atto legislativo e della legislazione d’applicazione
L’introduzione di dati biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio per stranieri deve avvenire in forma di modifica della LDI e della LStr (art. 163 cpv. 1 e art. 164 cpv. 1 Cost.).
5.4 Conseguenze di una mancata realizzazione
Nel caso di una mancata introduzione dei passaporti biometrici e dei documenti di viaggio biometrici per stranieri verrebbe applicata la procedura specifica, prevista dall’Accordo di associazione a Schengen, che può portare alla sospensione o alla risoluzione dell’accordo. La mancata realizzazione metterebbe inoltre in questione anche la permanenza della Svizzera nel Visa Waiver Program (VWP) degli USA e potrebbe risultarne la reintroduzione dell’obbligo del visto per i cittadini svizzeri.
Allegato: Nota (disegno) compreso il Reglolamento CE sui
documenti d’identità
Disegno del decreto federale