Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine

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2 Scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente l’introduzione dei documenti d’identità biometrici

2.1 Contesto

In occasione della riunione del 19 e 20 giugno 2003 a Salonicco, il Consiglio dell’Unione europea ha ribadito l’intenzione, già manifestata nel 200013, di voler seguire una via coerente in relazione ai dati biometrici contenuti nei passaporti, nei documenti dei cittadini di Stati terzi (documenti di viaggio per stranieri) e nei sistemi d’informazione (VIS e SIS II). A tal fine le norme nazionali sugli elementi di sicurezza devono essere parificate, fissando norme di sicurezza uniformi per i passaporti e per i documenti di viaggio per stranieri, in modo da prevenire le falsificazioni. Tra queste norme rientra anche la registrazione dei dati biometrici nei documenti di viaggio, poiché se ne aumenta la sicurezza e si costituisce un termine di confronto affidabile tra il documento e il suo legittimo proprietario. In relazione ai dati biometrici s’intende inoltre tenere conto delle puntualizzazioni al riguardo racchiuse nel documento n. 9303 dell’OACI.

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio dell’Unione europea ha emanato il Regolamento relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (Regolamento CE sui documenti d’identità), notificandolo alla Svizzera il giorno stesso. Il regolamento non disciplina le particolarità tecniche. Tale compito è affidato alla Commissione.

Il 28 febbraio 2005 la Commissione ha pertanto emanato la Decisione (C(2005) 409) che stabilisce le specifiche tecniche, relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (decisione)14. La decisione è stata notificata alla Svizzera il 19 luglio 2005. Con la decisione del 28 giugno 2006 la decisione precedente è stata sottoposta a una prima revisione e sono state emanate le disposizioni complementari per la registrazione delle impronte digitali15. La seconda decisione è stata notificata alla Svizzera il giorno in cui è stata emanata. Questi atti legislativi costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

Mentre il Regolamento CE sui documenti d’identità statuisce solo i principi fondamentali e permarrà probabilmente invariato per molto tempo, in considerazione dello sviluppo tecnologico le disposizioni esecutive tecniche della Commissione saranno probabilmente rivedute più volte.

2.2 Contenuto

Il Regolamento CE sui documenti d’identità disciplina gli elementi biometrici da registrare nei passaporti e nei documenti di viaggio per stranieri mentre nell’allegato

13 Cfr. la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000 concernente l’introduzione delle norme minime di sicurezza per i passaporti, GU C 310 del 28.10.2000, pag. 1.

14 Decisione C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (immagine del viso): non pubblicata..

15 Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (disposizioni complementari concernenti le impronte digitali): non pubblicata.