Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine
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Poiché i documenti di viaggio per stranieri devono soddisfare gli stessi requisiti tecnici del passaporto svizzero e sono prodotti con gli stessi impianti, l’articolo 6a LDI si applica per analogia. Per la registrazione dei dati nel documento (requisiti tecnici, sicurezza dei dati, leggibilità) sono pertinenti il Regolamento CE sui documenti d’identità e le disposizioni dell’articolo 2a della LDI.
In linea di massima s’intende mantenere la procedura attuale per il rilascio e la stesura dei documenti. La richiesta per il rilascio di un documento di viaggio dev’essere presentata, come finora, personalmente alla competente autorità cantonale degli stranieri (art. 11 dell’ordinanza del 27 ottobre 200422 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, ODV). Per evitare di dover fornire a tutte le autorità in materia di stranieri gli apparecchi necessari per la registrazione dei dati biometrici, nel quadro dei lavori d’attuazione e in collaborazione con le autorità cantonali degli stranieri va presa in considerazione la registrazione in centri regionali. Questi identificano la persona richiedente e rilevano i dati necessari. Successivamente l’UFM verifica il diritto al documento di viaggio e registra i dati nell’ISR.
3.2.2.2 Articolo 111 LStr
Nell’articolo 111 LStr il catalogo dei dati contenuti nell’ISR è completato con i dati biometrici previsti dal Regolamento CE sui documenti d’identità (cpv. 2 lett. a). Allo stesso tempo si chiarisce che solo alcuni dei documenti di viaggio rilasciati agli stranieri, ossia quelli validi più di 12 mesi, contengono dati biometrici. Si tratta del titolo di viaggio per rifugiati e del passaporto per stranieri (art. 10 cpv. 1 lett. a e b ODV).
Gli adattamenti dei capoversi 4 e 5 sono necessari in conseguenza alle modifiche dell’articolo 59 capoverso 4, che prevede come la registrazione dei dati possa essere affidata parzialmente o interamente anche a terzi, oltre che all’UFM.
4 Ripercussioni
4.1 Passaporti biometrici
4.1.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1.1 Contesto
Come per l’attuale passaporto 03, s’intende procedere secondo il principio della copertura dei costi. Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie dell’introduzione definitiva del passaporto biometrico spiegate qui di seguito, si tratta di spese che incidono a livello finanziario. Tali spese per lo sviluppo, l’infrastruttura, la procedura di richiesta e la produzione del passaporto biometrico dovrebbero essere tuttavia coperte interamente con l’emolumento riscosso. In linea di massima il prezzo non sarà sovvenzionato. Si vuole invece mantenere il principio attuale per il quale per i passaporti per bambini è riscosso un emolumento minore. La conseguente diminuzione delle entrate è coperta dall’emolumento per i passaporti per adulti.
22 RS 143.5