Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

a sua volta essere approvata dal Parlamento. Sia lo scambio di note sia le leggi menzionate sottostanno al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a e d n. 3 Cost.).

Per motivi di uniformità della materia trattata, al Parlamento sarà sottoposto un solo messaggio concernente l’introduzione dei documenti biometrici, che abbraccia l’approvazione dello sviluppo dell’acquis di Schengen, la revisione della LDI e la revisione della LStr.

2.3.3 Competenza del Consiglio federale

Se si tratta di un trattato di portata limitata, in virtù dell’articolo 7a della legge federale del 21 marzo 199719 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), l’adozione e la trasposizione spetta al Consiglio federale. Dopo la ratifica dell’Accordo di associazione a Schengen da parte del Consiglio dell’UE, nel caso di sviluppi di questo tipo il Consiglio federale di norma deve comunicare entro 30 giorni al Consiglio dell’UE se la Svizzera intende adottare o meno l’atto legislativo in questione (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS). La riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali deve essere avanzata anche nel caso in cui l’adozione dello sviluppo è di competenza del Consiglio federale, ma tuttavia tale adozione dipende dalla trasposizione a livello di legge di un altro accordo. Ciò sarà il caso per la notifica di ritorno concernente le decisioni esecutive tecniche della Commissione.

Le disposizioni della Commissione relative alle specifiche tecniche sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio fissano i requisiti tecnici per la produzione e la lettura dei documenti d’identità che contengono i dati biometrici registrati elettronicamente (fotografia del viso e impronte digitali). La decisione di principio sull’introduzione definitiva dei dati biometrici secondo le condizioni dell’UE, comprese le conseguenze finanziarie, spetta al Parlamento con l’approvazione dello scambio di note concernente il Regolamento CE sui documenti d’identità. Le specifiche tecniche dell’UE costituiscono disposizioni esecutive del Regolamento CE sui documenti d’identità, sono di natura tecnico-amministrativa e si rivolgono alle autorità. La competenza di approvare il pertinente scambio di note spetta pertanto al Consiglio federale. La trasposizione è effettuata dal Consiglio federale ed eventualmente a livello di Dipartimento. Poiché le specifiche tecniche sono disposizioni esecutive del Regolamento CE sui documenti d’identità e non entrano in vigore indipendentemente da quest’ultimo, anche il Consiglio federale nella notifica deve esprimere la riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali prevista dall’articolo 7 capoverso 2 lettera b AAS. L’adozione e la trasposizione delle specifiche tecniche presuppone l’approvazione della LDI riveduta, delle pertinenti disposizioni della legislazione sugli stranieri (cfr. punto 3.2) e l’adozione del Regolamento CE sui documenti d’identità.

19 RS 172.010