Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine

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dal presupposto che per i lavori di progettazione si potranno in larga parte sfruttare i lavori per lo sviluppo del passaporto biometrico.

4.2.1.3 Costi di produzione

Per analogia le spiegazioni del punto 4.1.1.4 valgono anche per i documenti di viaggio biometrici per stranieri che, come il passaporto svizzero, fanno parte della cosiddetta «famiglia dei passaporti svizzeri». Il processo e gli impianti di produzione sono identici a quelli del passaporto svizzero.

4.2.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Poiché la registrazione dei dati biometrici si svolgerà in collaborazione con le autorità cantonali degli stranieri nei centri regionali di registrazione, non vi saranno ripercussioni per i Comuni.

4.2.3 Calcolo dell’emolumento

I costi supplementari dovuti al rilascio dei documenti di viaggio per stranieri saranno compensati anche nel settore degli stranieri con un corrispettivo aumento degli emolumenti. Tale aumento è previsto nella revisione della ODV in corso.

4.2.4 Ripercussioni sull’economia

Considerando la piccola quantità di documenti di viaggio biometrici per stranieri rilasciati annualmente, le riperscussioni sull’economia sono minime.

5 Aspetti legali

5.1 Costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale

Gli adattamenti previsti sono compatibili con la Costituzione e con il diritto internazionale.

5.2 Decreto di approvazione

L’adozione del Regolamento CE sui documenti d’identità va considerata come conclusione di un trattato internazionale, poiché vengono assunti nuovi diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri. Una conclusione autonoma da parte del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 7a LOGA non è consentita, poiché l’accordo sull’introduzione dei dati biometrici nei documenti d’identità non può considerarsi come trattato di portata limitata. Perciò, in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione, il trattato sottostà all’approvazione delle Camere federali. Questa procedura si applica per il Regolamento CE sui documenti d’identità.

L’adozione degli sviluppi concernenti le specifiche tecniche da parte della Commissione è invece di competenza del Consiglio federale (art. 7a LOGA).