Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine
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stime dell’UE i singoli Paesi dovranno assumersi i costi seguenti, che tuttavia possono variare da Paese a Paese:
• sviluppo dell’infrastruttura tecnica: fino a 4,5 milioni di franchi;
• costi annuali di esercizio: fino a 3,2 milioni di franchi.
Questi costi sono contenuti nelle cifre indicate al punto 3.1. Per prevenire gli abusi (p. es. in caso di furto di un apparecchio di lettura) i certificati sono validi per poco tempo. Tuttavia ciò significa anche che se ne devono regolarmente rilasciare di nuovi. Per svolgere quest’attività e per poter offrire risposte e soluzioni ad eventuali domande e problemi, il servizio di certificazione dovrà probabilmente essere attivo 365 giorni all’anno e 24 ore su 24. Nell’interesse della sicurezza e dell’interoperatività i servizi nazionali di certificazione devono soddisfare determinati requisiti minimi e i microchip inseriti nei documenti d’identità devono disporre di un attestato di conformità rilasciato da un laboratorio accreditato.
2.3 Procedura dell’adozione
2.3.1 In generale
Per l’adozione e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen è prevista una procedura specifica. In caso di sviluppo dell’acquis di Schengen, esso è notificato alla Svizzera. L’adozione avviene con una notifica di risposta da parte della Svizzera. Detta notifica costituisce per la Svizzera un trattato internazionale. A seconda del contenuto, il trattato dev’essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento (e dal popolo in caso di referendum facoltativo).
In caso di sviluppi dell’acquis di Schengen approvati dall’UE dopo la firma dell’Accordo di associazione a Schengen, ma prima della sua entrata in vigore, la Svizzera deve notificarne l’adozione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
2.3.2 Competenza del Parlamento
Lo sviluppo dell’acquis di Schengen è approvato dal Parlamento se in virtù della legge o di un trattato internazionale non ricade nelle competenze del Consiglio federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Se l’approvazione finale compete al Parlamento, la Svizzera deve informare entro 30 giorni dalla notifica il Consiglio e la Commissione che l’atto legislativo in questione sarà giuridicamente vincolante solo previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS)17. La Svizzera deve trasporre lo sviluppo dell’acquis nel proprio diritto entro due anni dalla notifica da parte dell’UE, anche nel caso di un eventuale referendum18.
L’introduzione dei documenti biometrici costituisce uno sviluppo di ampia portata che dev’essere sottoposto al Parlamento (art. 166 cpv. 2 Cost.). Inoltre lo sviluppo richiede una trasposizione a livello di legge formale (revisione LDI e LStr), che deve
17 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, FF 2004 5747 e la nota in allegato al presente rapporto.
18 Cfr. FF 2004 5431 s.