Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine

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delle specifiche tecniche contenute nel Regolamento CE sui documenti d’identità e nella prima decisione della Commissione.

Il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha approvato la summenzionata revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità11. La revisione è entrata in vigore il 4 settembre 2006 e in base ad essa da questa data possono essere richiesti e prodotti passaporti biometrici nel quadro del progetto pilota.

1.2.2 Ripercussioni dell’obbligo di adottare gli sviluppi dell’acquis di Schengen

Il 5 giugno 2005, con l’approvazione da parte del popolo svizzero, degli accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, la situazione è cambiata. Trattandosi di uno sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera deve trasporre nel proprio diritto il Regolamento CE sui documenti d’identità e le decisioni della Commissione e quindi introdurre definitivamente i passaporti e i documenti di viaggio biometrici entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo di associazione a Schengen. La Svizzera ha ratificato gli accordi di associazione in marzo 2006. La ratifica da parte degli Stati membri dell’UE è prevista per l’inizio del 2007 e un mese dopo gli accordi entreranno in vigore. Ciò significa che entro l’inizio del 2009 le basi legali dovranno essere pronte e i passaporti biometrici introdotti definitivamente. Nella pianificazione bisogna tuttavia tenere conto del fatto che potrebbe essere necessaria anche una votazione su un eventuale referendum. Se non si ricorrerà al referendum, l’introduzione dei passaporti biometrici dovrà avvenire quanto prima. Tenendo conto del processo legislativo, i passaporti biometrici dovrebbero essere introdotti definitivamente entro l’autunno o l’inizio dell’inverno 2008 (cfr. punto 2.3).

1.2.2.1 Conseguenze per la revisione in corso della LDI

Poiché gli avamprogetti relativi alla legislazione sui documenti d’identità sono stati elaborati tenendo conto delle condizioni e delle specifiche tecniche del Regolamento CE sui documenti d’identità, i lavori di revisione possono proseguire invariati per quanto riguarda i contenuti, mentre il loro calendario sarà da rivedere.

Con l’obbligo d’introdurre definitivamente i dati biometrici, la durata del progetto pilota si è ridotta dai cinque anni previsti inizialmente a un anno e mezzo o due anni.

1.2.2.2 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri

A causa del Regolamento CE sui documenti d’identità la Svizzera deve introdurre i dati biometrici non soltanto nei passaporti svizzeri, ma anche nei documenti di viaggio per stranieri.

L’adozione e la trasposizione di questo ulteriore presupposto implica l’adeguamento della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri.

11 Cfr. RU 2006 2611

12 RS 142.20