Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine

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definisce i requisiti minimi di sicurezza di tali documenti (p. es. materiale, tecnica di stampa e di stesura, protezione dalle copie). Lo scopo perseguito è garantire dei documenti d’identità interoperativi agli Stati membri di Schengen, e quindi in futuro anche alla Svizzera. Il passaporto svizzero e i documenti di viaggio per stranieri soddisfano già attualmente i summenzionati requisiti minimi di sicurezza.

Secondo il Regolamento CE sui documenti d’identità, nel documento d’identità devono essere registrate un’immagine del volto e le impronte digitali in un formato interoperativo. L’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati registrati dev’essere garantita (art. 1 n. 2). Tale disposizione tuttavia si applica solo ai documenti d’identità con una validità superiore ai 12 mesi (art. 1 n. 3). I cosiddetti passaporti provvisori o temporanei, di validità inferiore, non devono pertanto contenere dati biometrici. La disposizione non si applica neppure agli altri documenti d’identità personali che gli Stati membri rilasciano ai propri cittadini, come ad esempio la carta d’identità. A tale proposito va tuttavia osservato che è in progetto un atto legislativo che contiene la raccomandazione di registrare i dati biometrici anche negli altri documenti d’identità personali.

Dal 28 agosto 2006 gli Stati attualmente membri di Schengen devono applicare il Regolamento CE sui documenti d’identità (art. 6 lett. a). Da quel momento essi possono rilasciare ai propri cittadini soltanto passaporti e documenti di viaggio con una fotografia del viso registrata elettronicamente quale elemento biometrico. Come ulteriore elemento biometrico, entro il 28 giugno 2009 dovranno registrare nei documenti d’identità anche due impronte digitali. I passaporti rilasciati prima delle date summenzionate secondo le prescrizioni vigenti al momento del rilascio rimangono validi.

Il Regolamento CE sui documenti d’identità non costituisce una base per utilizzare i dati contenuti nel documento d’identità per altri scopi oltre quelli previsti, ossia la verifica dell’autenticità del documento e dell’identità del titolare attraverso il confronto diretto degli elementi disponibili. I titolari hanno inoltre il diritto di verificare i dati personali riportati nel documento d’identità e, se del caso, di chiederne la rettifica o la cancellazione (art. 4).

Il regolamento si fonda inoltre sul principio secondo cui per motivi di sicurezza, ciascun Paese designa un solo organismo responsabile della produzione dei passaporti e dei documenti di viaggio (Considerando 7). Tale principio è attualmente soddisfatto dalla Svizzera (UFCL). Il nome dell’organismo deve essere comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Le decisioni della Commissione del 28 febbraio 2005 e del 28 giugno 2006, emanate sulla base del Regolamento CE sui documenti d’identità, contengono nell’allegato le specifiche tecniche per la produzione di documenti d’identità con dati biometrici registrati elettronicamente (fotografia del viso e impronte digitali). Poiché i documenti d’identità si usano per i viaggi internazionali, le specifiche tecniche si basano soprattutto su norme internazionali. In tal modo si garantisce che i documenti siano riconosciuti e possano essere letti in tutto il mondo. Vanno citate in particolare le norme dell’Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e quelle dell’OACI. Sulla base di tali norme le decisioni stabiliscono:

- in quale formato devono essere registrate la fotografia del viso (jpeg e

jpeg2000) e le impronte digitali (WSQ);