Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine

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3 Parte speciale

3.1 Adattamenti nella LDI

Per quanto riguarda gli adattamenti necessari della LDI si rinvia alla procedura di consultazione del 29 giugno 200520. La LDI tiene già conto degli adattamenti necessari per l’applicazione del Regolamento CE sui documenti d’identità. Le ripercussioni, in particolare quelle per i Cantoni, sono esposte al punto 4.

3.2 Adattamento della LStr

3.2.1 Contesto

La legge federale del 16 dicembre 200521 sugli stranieri (LStr) contiene in linea di massima le basi legali necessarie per il rilascio di documenti di viaggio per stranieri e per il relativo trattamento dei dati (art. 59 e 11 LStr). In virtù di queste basi la Svizzera rilascia su richiesta documenti di viaggio validi cinque anni a persone riconosciute come rifugiati, agli apolidi o a determinati stranieri sprovvisti di documenti.

Secondo l’articolo 1 capoverso 3 del Regolamento CE sui documenti d’identità tutti i documenti di viaggio con una validità superiore ai 12 mesi devono essere forniti di dati biometrici, ovvero in una prima fase di una fotografia digitale e successivamente delle impronte digitali. Questo comporto un adeguamento della LStr.

L’introduzione dei dati biometrici nei documenti di viaggio per stranieri poggerà tuttavia in gran parte sul disciplinamento previsto per i passaporti svizzeri. Ciò vale soprattutto per i requisiti tecnici, la leggibilità e la produzione dei documenti. In quanto all’organizzazione vi sono invece delle differenze, non ricadendo la competenza sulle stesse autorità. I documenti di viaggio per stranieri continueranno a essere rilasciati in collaborazione con le autorità cantonali in materia di stranieri e di asilo, che dispongono anche degli accessi indispensabili alle banche dati in materia di stranieri e di asilo. Inoltre, già attualmente i dati dei documenti d’identità per stranieri sono registrati, salvati e trattati in una banca dati specifica (Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio, ISR).

3.2.2 Le singole modifiche

3.2.2.1 Articolo 59 LStr

L’articolo 59 disciplina il rilascio e la stesura dei documenti di viaggio per stranieri.

Il capoverso 4 è modificato in quanto oltre alla stesura dei documenti d’identità anche la registrazione dei dati biometrici può essere affidata a terzi, se ciò dovesse in futuro rivelarsi idoneo per motivi organizzativi. Il capoverso 5 statuisce che sono registrati solo i dati biometrici previsti dal Regolamento CE sui documenti d’identità.

20 Cfr l’avamprogetto inviato in consultazione del 15 luglio 2005: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri FF 2005 3923 s.

21 RS 142.20