Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 20 pagine

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1.1.4.2 Sviluppi dell’acquis di Schengen

Il 5 giugno 20056 il popolo svizzero ha approvato gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino. Gli accordi di associazione obbligano la Svizzera a trasporre nel proprio diritto tutte le disposizioni che il 26 ottobre 2004 facevano parte dell’acquis di Schengen e Dublino7. Essa si è inoltre dichiarata disposta di principio ad adottare tutti gli atti legislativi futuri rilevanti per Schengen e Dublino (sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino), trasponendoli se necessario nel diritto svizzero.

Il Regolamento CE sui documenti d’identità e le due decisioni della Commissione che vi si riferiscono costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen, poiché sono state emanate dopo il 26 ottobre 2004. Gli atti legislativi di questo tipo devono essere adottati e trasposti dalla Svizzera nel proprio diritto nazionale, seguendo una procedura particolare che garantisce la salvaguardia dei diritti della democrazia diretta8 (cfr. il punto 2.3).

1.2 Procedura a livello federale

1.2.1 Lavori preparativi

A seguito degli sviluppi internazionali, il 10 settembre 2003 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di effettuare una perizia sulla possibilità di introdurre dati biometrici nei documenti di viaggio svizzeri. Nella riunione del 15 settembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto della perizia. Vista la situazione internazionale, il Consiglio federale ha ritenuto necessaria l’introduzione dei dati biometrici nel passaporto per permettere ai cittadini svizzeri di viaggiare liberamente e per garantire l’alto livello di sicurezza del passaporto svizzero nel raffronto internazionale. In seguito, soprattutto in considerazione della richiesta degli Stati Uniti, ha incaricato il DFGP di introdurre i passaporti biometrici nel quadro di un progetto pilota della durata massima di cinque anni e di elaborare un progetto di revisione della legge federale del 22 giugno 20019 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (LDI). I costi previsti per il progetto pilota a termine ammontano a 14 milioni di franchi.

In giugno 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sui risultati dei suddetti lavori, ovvero la revisione dell’ordinanza del 20 settembre 200210 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (ODI), in vista del rilascio dei passaporti biometrici a partire dal settembre 2006 nel quadro di un progetto pilota, e la revisione della LDI, in vista dell’introduzione definitiva dei documenti d’identità biometrici. Gli avamprogetti sono stati elaborati tenendo già conto delle esigenze e

6 Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 6343.

7 Per l’Accordo di associazione a Schengen cfr. FF 2004 5757 ss. e 5766 ss.

8 Cfr. il Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, 5429 ss. e il considerando 14 del Regolamento CE sui documenti d’identità.

9 Legge sui documenti d’identità, LDI, RS 143.1

10 Ordinanza sui documenti d’identità, ODI, RS 143.11