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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine

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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare12

a) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento può e deve mantenere l'interessato in stato detentivo, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dello Stato a partire dal quale la persona è stata trasferita;

b) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento adempie tempestivamente l'obbligo di riconsegnare l'interessato in custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso;

c) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo Stato a partire dal quale è effettuato il trasferimento che avvii una procedura di estradizione riguardante l'interessato;

d) si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in stato detentivo nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da espiare nello Stato dal quale è stato trasferito.

3. Eccetto che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, conformemente alle disposizioni del presente articolo, vi acconsenta, la persona in questione, a prescindere dalla sua cittadinanza, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato in cui è trasferita in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

Articolo 18

1. Dopo aver sequestrato materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari, o aver preso in altro modo il controllo di tali materie, ordigni o impianti in seguito alla commissione di un reato di cui all'articolo 2, lo Stato Parte che li detiene deve:

a) prendere le misure necessarie per neutralizzare i materiali o gli ordigni radioattivi, o gli impianti nucleari;

b) assicurarsi che i materiali nucleari siano detenuti in maniera conforme alle garanzie applicabili dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e

c) tener conto delle raccomandazioni applicabili alla protezione fisica, come pure delle norme in materia di sanità e sicurezza pubblicate dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

2. Una volta conclusa l'istruttoria relativa a un reato di cui all'articolo 2 o prima se il diritto internazionale lo esige, le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari devono essere restituiti, dopo aver consultato (in particolare per quanto concerne le