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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine
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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare8
3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che ha stabilito in virtù della sua legislazione nazionale conformemente al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.
4. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la sua competenza in merito ai reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato Parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.
5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente alla sua legislazione nazionale.
Articolo 10
1. Qualora sia informato che un reato di cui all'articolo 2 è stato commesso o è commesso sul suo territorio o che l'autore o il presunto autore di un siffatto reato potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato adotta le misure che, conformemente alla sua legislazione nazionale, possono risultare necessarie per indagare sui fatti di cui è venuto a conoscenza.
2. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte sul cui territorio si trovi l'autore o il presunto autore del reato adotta le misure che, in virtù della sua legislazione nazionale, sono adeguate ad assicurare la presenza di questa persona ai fini di procedimenti o di estradizione.
3. Chiunque formi oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 ha il diritto di:
a) mettersi tempestivamente in contatto con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è altrimenti abilitato a tutelare i suoi diritti o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio risiede abitualmente:
b) ricevere la visita di un rappresentante di quello Stato;
c) essere informato dei diritti che gli conferiscono le lettere a) e b).
4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato, fermo restando tuttavia che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.