Progetto

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare14

Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica trasmette tali informazioni agli altri Stati Parte.

7. Se vi è stata una propagazione in relazione a un reato di cui all'articolo 2, nessuna disposizione del presente articolo modifica in qualunque modo le norme di diritto internazionale che disciplinano la responsabilità in materia di danni nucleari o le altre norme di diritto internazionale.

Articolo 19

Lo Stato Parte in cui sono stati avviati perseguimenti penali nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Articolo 20

Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte si consultano direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'occorrenza con l'assistenza di organizzazioni internazionali.

Articolo 21

Gli Stati Parte adempiono gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

Articolo 22

Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a esercitare nel territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell'altro Stato Parte dalla sua legislazione nazionale.