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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine

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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare6

etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e siano puniti con pene commisurate alla loro gravità.

Articolo 7

1. Gli Stati Parte collaborano:

a) adottando tutte le misure possibili, se del caso anche adeguando la loro legislazione nazionale, per prevenire o ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, dei reati di cui all'articolo 2 destinati a essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori, in particolare misure che vietino nei loro territori le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o forniscono con cognizione di causa un'assistenza tecnica o informazioni o commettono siffatti reati;

b) scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alle disposizioni della loro legislazione nazionale, secondo le modalità e le condizioni enunciate nelle presenti disposizioni e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per individuare, prevenire e combattere i reati di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, e indagare sugli stessi nonché promuovere perseguimenti penali contro i presunti autori di tali crimini. In particolare, ogni Stato Parte intraprende il necessario per informare senza indugio gli altri Stati di cui all'articolo 9 di ogni reato previsto nell'articolo 2 e di qualsivoglia preparativo relativo a tali reati di cui è venuto a conoscenza, come pure per informarne all'occorrenza le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati Parte prendono le misure dettate dalla loro legislazione nazionale per preservare il carattere confidenziale di ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale da un altro Stato Parte in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, o ottenuta in ragione della loro partecipazione ad attività condotte in applicazione della presente Convenzione. Qualora comunichino informazioni a titolo confidenziale a organizzazioni internazionali, gli Stati Parte faranno il necessario affinché il carattere confidenziale rimanga preservato.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non impongono a uno Stato Parte l'obbligo di comunicare informazioni che non sarebbe autorizzato a divulgare in virtù della sua legislazione nazionale, o che rischierebbero di pregiudicare la sua sicurezza o la protezione fisica di materie nucleari.