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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine
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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare3
rapporto tra i tenori isotopici per la somma di tali due isotopi e l'isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale.
3. Per «impianto nucleare» s'intende:
a) ogni reattore nucleare, compreso un reattore imbarcato a bordo di una nave, di un veicolo, di un aeromobile o di un veicolo spaziale quale fonte di energia adibita alla propulsione della nave, del veicolo, dell'aeromobile o del veicolo spaziale, o a qualsiasi altro scopo;
b) ogni dispositivo o mezzo di trasporto utilizzato allo scopo di produrre, immagazzinare, ritrattare o trasportare materie radioattive.
4. Per «ordigno» s'intende:
a) ogni dispositivo esplosivo nucleare; o
b) ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive o ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente.
5. Per «installazione governativa o pubblica» s'intende ogni attrezzatura o ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa, nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.
6. Per «forze armate di uno Stato» s'intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e che sono poste ufficialmente sotto il loro comando, la loro autorità e la loro responsabilità.
Articolo 2
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente:
a) detenga materie radioattive, fabbrichi o detenga un ordigno:
i) nell'intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali; o
ii) nell'intento di causare danni sostanziali ai beni o all'ambiente;