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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine

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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare16

il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 26

1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto è indirizzato al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte domandi al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati Parte ad assistere a detta conferenza, che avrà inizio almeno tre mesi dopo l'invio delle convocazioni.

3. La conferenza si adopera in ogni modo affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Nel caso in cui ciò non sia possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Parte. Il depositario comunica immediatamente ogni emendamento adottato in occasione della Conferenza a tutti gli Stati Parte.

4. Le modifiche adottate conformemente al paragrafo 3 entrano in vigore, per ogni Stato Parte che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica, come pure di adesione alla modifica, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi degli Stati Parte avranno depositato il loro strumento pertinente. In seguito, la modifica entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno successivo alla data in cui avrà depositato il suo strumento pertinente.

Articolo 27

1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 28

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il