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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine
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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare7
4. Gli Stati Parte comunicano al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il nome dei loro organi e centri di collegamento competenti, incaricati di comunicare e di ricevere le informazioni di cui nel presente articolo. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica le informazioni relative agli organi e ai centri di collegamento competenti a tutti gli Stati Parte e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica. L'accesso a tali organi e centri dev'essere garantito in permanenza.
Articolo 8
Al fine di prevenire i reati di cui nella presente Convenzione, gli Stati Parte si adoperano per adottare misure appropriate intese ad assicurare la protezione delle materie radioattive, tenendo conto delle raccomandazioni e delle funzioni dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica applicabili in materia.
Articolo 9
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in merito ai reati di cui all'articolo 2 qualora:
a) il reato sia stato commesso nel suo territorio; o
b) il reato sia stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento della commissione del reato; o
c) il reato sia stato commesso da uno dei suoi cittadini.
2. Ogni Stato Parte può inoltre stabilire la sua competenza su tali reati qualora:
a) il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini; o
b) il reato sia commesso contro un'installazione pubblica di detto Stato situata fuori del suo territorio, compresa un'ambasciata o locali diplomatici o consolari di detto Stato; o
c) il reato sia commesso da un apolide residente abitualmente nel suo territorio; o
d) il reato sia commesso con l'obiettivo di costringere detto Stato a compiere un atto qualsiasi o ad astenersi dal compierlo; o
e) il reato sia commesso a bordo di un aeromobile della compagnia di bandiera di detto Stato.