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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine
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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare11
assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono tale assistenza in conformità alla loro legislazione nazionale.
Articolo 15
Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 è considerato come reato politico, connesso a un reato politico o ispirato da moventi politici. Pertanto, una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.
Articolo 16
Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la domanda di assistenza riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale domanda arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per una qualsiasi di queste considerazioni.
Articolo 17
1. La persona detenuta o che sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte ai fini di testimonianza o di identificazione o al fine di contribuire all'accertamento dei fatti nell'ambito di inchieste o di azioni giudiziarie avviate in virtù della presente Convenzione può formare oggetto di un trasferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) detta persona dà liberamente il suo consenso al trasferimento in piena cognizione di causa; e
b) le autorità competenti dei due Stati interessati acconsentono al trasferimento, fatte salve le condizioni che possono giudicare opportune.
2. Ai fini del presente articolo: