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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine
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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare2
ricordando inoltre che, conformemente alla risoluzione 51/210 dell'Assemblea generale, è stato istituito un Comitato speciale incaricato di elaborare, tra le altre cose, una convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare al fine di completare gli strumenti internazionali esistenti in materia;
notando che gli atti di terrorismo nucleare possono avere conseguenze gravissime e costituire una minaccia contro la pace e la sicurezza internazionali;
notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano adeguatamente questo tipo di attentati;
convinti della necessità urgente di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci e pratiche destinate a prevenire questo tipo di atti terroristici e a perseguire e punire i loro autori;
notando che le attività delle forze armate degli Stati sono disciplinate da norme di diritto internazionale che esulano dall'ambito della presente Convenzione e che l'esclusione di alcuni atti dal campo di applicazione della Convenzione non giustifica né legittima atti peraltro illeciti e non impedisce l'esercizio di azioni giudiziarie in virtù di altre leggi,
convengono quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per «materia radioattiva» s'intende qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente nucleidi che si disintegrano spontaneamente (processi accompagnati dall'emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quail le radiazioni alfa, beta, gamma e neutrone) e che potrebbero, considerate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente.
2. Per «materie nucleari» s'intendono il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l'80 per cento, l'uranio 233, l'uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l'uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati;
per «uranio arricchito in isotopo 235 o 233» s'intende l'uranio contenente l'isotopo 235 oppure l'isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il