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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine

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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare9

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicato il diritto di ogni Stato Parte che abbia stabilito la sua competenza, conformemente alla lettera c) del paragrafo 1 o alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 9, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato e a fargli visita.

6. Lo Stato Parte che abbia posto una persona in stato detentivo conformemente alle disposizioni del presente articolo dà immediata comunicazione di tale stato detentivo, nonché delle circostanze che lo motivano, direttamente o per il tramite del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all'indagine di cui al paragrafo 1 ne comunica tempestivamente le conclusioni a detti Stati Parte indicando se intende esercitare la sua competenza.

Articolo 11

1. Nei casi in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso sul suo territorio o meno, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di tale Stato. Queste autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave a tenore delle leggi di tale Stato.

2. Ogniqualvolta, in virtù della sua legislazione nazionale, uno Stato Parte sia autorizzato a estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che l'interessato gli sia restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell'ambito della quale l'estradizione o la consegna era stata richiesta, e tale Stato e lo Stato richiedente l'estradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possono ritenere appropriate, l'estradizione o la consegna condizionale è sufficiente a dispensare lo Stato Parte richiesto dall'obbligo previsto nel paragrafo 1.

Articolo 12

Alla persona posta in stato detentivo o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie conformi alla