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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine

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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare15

Articolo 23

1. Ogni controversia fra Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che ha formulato questa riserva.

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le disposizioni del paragrafo 2 può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 24

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segreterio Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 25

1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo