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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine
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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare10
legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell'uomo.
Articolo 13
1. I reati previsti all'articolo 2 sono di diritto considerati come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parte si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra loro.
2. Qualora uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato sia investito di una domanda di estradizione da parte di un altro Stato Parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come la base giuridica dell'estradizione in merito ai reati previsti all'articolo 2. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti nell'articolo 2 come casi di estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. I reati previsti nell'articolo 2 sono, eventualmente, considerati a fini di estradizione tra Stati Parte come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.
5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all'articolo 2 sono ritenute modificate tra Stati Parte per quanto siano incompatibili con la presente Convenzione.
Articolo 14
1. Gli Stati Parte si concedono la massima assistenza giudiziaria per ogni indagine, procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2, ivi compresa l'acquisizione degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Gli Stati Parte adempiono gli obblighi che impone loro il paragrafo 1 in conformità a qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria che può esistere tra loro. In