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Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine

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Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare5

competenza, fermo restando che in tale caso, all'occorrenza, si applicano le disposizioni degli articoli 7, 12, 14, 15, 16 e 17.

Articolo 4

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che incombono agli Stati e agli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.

2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, che sono disciplinate da tale diritto, non sono rette dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non devono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l'avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.

4. La presente Convenzione non contempla né potrebbe essere interpretata nel senso di contemplare in qualsiasi modo la questione della liceità dell'impiego o della minaccia dell'impiego di armi nucleari da parte di Stati.

Articolo 5

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché:

a) i reati di cui all'articolo 2 della presente Convenzione siano perseguibili

penalmente nella propria legislazione nazionale;

b) tali reati siano puniti con pene che tengano debitamente conto della loro gravità.

Articolo 6

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, ivi compresa, all'occorrenza, una legislazione nazionale per assicurare che gli atti criminali contemplati nella presente Convenzione, in particolare quelli concepiti o calcolati per seminare il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale,