Progetto
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
Avamprogetto 1: Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare13
modalità di restituzione e d'immagazzinamento) gli Stati Parte interessati, allo Stato Parte al quale appartengono, allo Stato Parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tali materie, ordigni o impianti ha la cittadinanza o la residenza, oppure allo Stato Parte sul cui territorio sono stati sottratti o ottenuti illecitamente in altro modo.
3. a) Se il diritto interno o il diritto internazionale vieta a uno Stato Parte di
restituire o di accettare tali materiali o ordigni radioattivi o tali impianti nucleari, o se gli Stati Parte interessati decidono in questo modo, fatte salve le disposizioni della lettera b del presente paragrafo, lo Stato Parte che detiene le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari deve continuare a prendere le misure descritte nel paragrafo 1; tali materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici;
b) Lo Stato Parte che detenga illecitamente materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari deve garantire che questi ultimi siano affidati, non appena possibile, a uno Stato autorizzato a detenerli lecitamente e che, all'occorrenza, abbia fornito garanzie in merito alla loro neutralizzazione conformemente ai requisiti formulati nel paragrafo 1, d'intesa con tale Stato; tali materie o ordigni radioattivi o tali impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici.
4. Se le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari di cui ai paragrafi 1 e 2 non appartengono ad alcuno degli Stati Parte o non appartengono a un cittadino o a un residente di uno Stato Parte e non sono stati sottratti o ottenuti illecitamente in altro modo sul territorio di uno Stato Parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali materie, ordigni o impianti conformemente al paragrafo 3, la destinazione degli stessi sarà oggetto di una decisione distinta, conformemente alla lettera b del paragrafo 3, presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati.
5. Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, lo Stato Parte che detiene materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari può domandare l'assistenza e la cooperazione di altri Stati Parte, in particolare degli Stati Parte interessati, e delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Gli Stati Parte e le organizzazioni internazionali competenti sono incoraggiati a fornire tutta l'assistenza possibile in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
6. Gli Stati Parte che possiedono o detengono materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari ai fini del presente articolo informano il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sul modo in cui sono entrati in possesso di tali materie, ordigni o impianti o sul motivo per cui le detengono. Il