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Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 20 pagine

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Art. 7 Invio dei dati dei registri federali all’’UST

1 I dati estratti dai registri di cui all’’articolo 2 capoverso 1 LArRa sono inviati gratuitamente all’’UST conformemente agli schemi XML.

2 L’’UST può controllare la qualità dei dati inviati. In caso di invio di dati incompleto o lacunoso, esso può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’’invio.

3 Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall’’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Art. 8 Invio dei dati dei registri degli abitanti all’’UST

1 I servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti inviano all’’UST i dati di cui all’’articolo 6 LArRa quattro volte all’’anno.

2 I giorni di riferimento per l’’invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all’’UST entro il 21 del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010.

3 All’’UST va sempre inviato il record completo. Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. le persone iscritte presso il Comune il giorno di riferimento, indipendentemente dalla relazione di notifica secondo il catalogo delle caratteristiche;

b. le persone decedute dal 1° gennaio dell’’anno considerato al giorno di riferimento;

c. le persone partite dal 1° gennaio dell’’anno considerato al giorno di riferimento.

4 Gli invii dei dati mediante un supporto elettronico di dati vanno annunciati all’’UST almeno tre mesi prima del giorno di riferimento.

Art. 9 Obblighi di notifica

1 I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie affinché, per la fine dell’’anno, gli amministratori responsabili delle collettività notifichino al servizio ufficiale competente per la tenuta dei registri degli abitanti tutte le persone che soggiornano nella loro collettività da almeno tre mesi. La notifica deve pervenire al servizio ufficiale entro il 15 gennaio dell’’anno successivo.

Art. 10 Convalida dei dati per la statistica

1 Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dai registri degli abitanti, l’’UST gestisce un servizio di convalida.

2 Il servizio di convalida controlla:

a. la completezza dell’’invio dei dati;

2 RS 431.012.1