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Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 20 pagine
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Art. 3a
In caso d’’iscrizione in Ordipro di persone domiciliate in Svizzera cui non è ancora stato assegnato un numero d’’assicurato, i servizi competenti di cui all’’articolo 4 devono richiedere il numero d’’assicurato AVS presso l’’UCC.
Art. 7 lett. h e i
I dati sono comunicati ad intervalli regolari agli enti ed agli istituti privati elencati qui di seguito per lo svolgimento dei compiti affidati loro per legge:
h. ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti;
i. all’’Ufficio centrale di compensazione (UCC) per la comunicazione del numero d’’assicurato AVS.
Sezione 5: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Art. 17a Disposizioni transitorie
Per le persone già iscritte in Ordipro al momento dell’’entrata in vigore dell’’articolo 3 lettera v, il numero d’’assicurato è completato. La procedura di aggiornamento totale iniziale del registro è disciplinata dall’’articolo 134quater capoverso 2 o 4 dell’’ordinanza del 31 ottobre 194726 sull’’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
4. Ordinanza VERA del 7 giugno 200427
Art. 3 cpv. 1 lett. v
1 Nel Vera sono memorizzati i seguenti dati personali:
v. numero d’’assicurato di cui all’’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194628 sull’’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’’assicurato AVS).
Art. 3a
In caso d’’iscrizione in VERA di persone di cittadinanza svizzera cui non è ancora stato attribuito un numero d’’assicurato, i gestori del registro competenti devono notificare queste persone a Infostar. L’’attribuzione del numero d’’assicurato è disciplinata dall’’articolo 133bisdell’’ordinanza del 31 ottobre 194729 sull’’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
25 RS 831.10
26 RS 831.101
27 RS 235.22
28 RS 831.10
29 RS 831.101