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Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 20 pagine
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7. Ordinanza del 31 maggio 200035 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Art. 7 cpv. 1 e 2
1L’’aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno a scadenza trimestrale. Ne è competente l’’Ufficio federale oppure il servizio incaricato della gestione del registro conformemente all’’articolo 2.
2 I Cantoni e i Comuni forniscono all’’Ufficio federale i dati necessari all’’aggiornamento e all’’assicurazione della qualità del REA, sempreché essi non siano già noti all’’Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell’’articolo 2 o mediante altre fonti.