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Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 20 pagine
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2 In tal caso, la riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.
Art. 21 Aggiornamento totale iniziale dei registri federali
1 La comunicazione del numero d’’assicurato ai registri federali è disciplinata dall’’articolo 134quater dell’’ordinanza del 31 ottobre 19479 sull’’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Alla prima iscrizione si applica l’’articolo 5 capoverso 1 dell’’ordinanza del ...10 sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’’utilizzazione sistematica del numero d’’assicurato AVS al di fuori dell’’AVS.
2 L’’UST coordina la comunicazione del numero d’’assicurato. Esso stabilisce la procedura e i termini d’’intesa con l’’UCC e i servizi competenti per la tenuta dei registri federali.
3 L’’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’’UCC per la comunicazione del numero d’’assicurato.
4 Gli invii dei dati avvengono elettronicamente attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente agli schemi XML approvati dall’’UST.
Art. 22 Aggiornamento del numero d’’assicurato
I registri di persone di cui all’’articolo 2 LArRa aggiornano il numero d’’assicurato progressivamente.
Sezione 6: Servizio ufficiale cantonale
Art. 23
1 Il servizio competente di cui all’’articolo 9 LArRa stabilisce la procedura e i termini per l’’armonizzazione dei registri nei Comuni del Cantone d’’intesa con l’’UST.
2 Esso può richiedere all’’UST un estratto del log file del servizio di convalida per controllare lo svolgimento e la qualità dell’’armonizzazione nel Cantone.
3 Esso sostiene i Comuni nell’’adempimento dei loro compiti di aggiornamento e assicurazione della qualità del REA e dei registri riconosciuti in base all’’articolo 2 dell’’ordinanza del 31 maggio 200011 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.
9Modifica del …
10Nota a piè di pagina