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Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 20 pagine

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4 Gli altri utenti di Sedex devono farsi certificare presso un prestatore di servizi di certificazione ai sensi della legge federale del 19 dicembre 20034 sulla firma elettronica.

5 Il prestatore di servizi di certificazione può riscuotere degli emolumenti.

Sezione 5: Numero d’’assicurato AVS

Art. 18 Notifica all’’Ufficio centrale di compensazione dell’’AVS

Il servizio competente di cui all’’articolo 9 LArRa notifica all’’Ufficio centrale di compensazione dell’’AVS (UCC) l’’utilizzazione sistematica del numero d’’assicurato AVS di cui all’’articolo 134ter dell’’ordinanza del 31 ottobre 19475 sull’’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti collettivamente per tutti i registri degli abitanti del Cantone.

Art. 19 Aggiornamento totale iniziale dei registri degli abitanti

1 Il servizio competente di cui all’’articolo 9 LArRa si assicura che tutti i servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti del Cantone chiedano la comunicazione del numero d’’assicurato di cui all’’articolo 134quater dell’’ordinanza del 31 ottobre 19476 sull’’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso l’’UCC e inviino all’’UCC i dati necessari a tal fine (articolo 133bis capoverso 4 OAVS).

2 L’’UST coordina la comunicazione d’’intesa con l’’UCC e i servizi competenti di cui all’’articolo 9 LArRa.

3 L’’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati cantonali e comunali all’’UCC per la comunicazione del numero d’’assicurato.

4 L’’UCC ritorna ai servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti il numero d’’assicurato unitamente ai dati inviati dai servizi ufficiali per l’’attribuzione.

5 Se disponibili, esso invia inoltre i dati ufficiali sulle persone estratti dai registri Infostar7 e SIMIC8.

Art. 20 Comunicazione del numero d’’assicurato all’’interno del Cantone

1 I servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti possono comunicare il numero d’’assicurato ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’’assicurato per adempiere ai loro compiti giuridici in virtù della legislazione federale o cantonale.

4Legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03.

5RS 831.101

6Modifica del …

7Registro informatizzato dello stato civile Infostar, RS 211.112.2.

8Sistema d’’informazione centrale sulla migrazione SIMIC per il settore degli stranieri, RS

142.513.