Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine
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autorità cantonali di perseguimento penale, quale «cassetta della posta» operativa 24 ore su 24. La disposizione di cui al capoverso 2 non è prevista esplicitamente nella decisione quadro. Al Segretariato generale del Consiglio vanno invece comunicati, insieme all’elenco delle autorità incaricate dell’applicazione della legge interessate, gli estremi dei punti di contatto per le richieste urgenti. Tale elenco può essere modificato in qualsiasi momento.
Art. 5 Parità di trattamento
L’articolo 5 della legge statuisce il principio considerato dall’articolo 7 DQ-VI, secondo cui le condizioni applicate allo scambio d’informazioni con le autorità degli altri Stati Schengen incaricate dell’applicazione della legge, non possono essere più restrittive di quelle valide per lo scambio d’informazioni nazionale. Si garantisce così il principio della parità di trattamento in merito alle condizioni per lo scambio d’informazioni.
Da tale principio della parità di trattamento conseguirà che lo scambio d’informazioni con un’autorità competente di uno Stato Schengen sarà equiparato allo scambio tra le autorità di perseguimento penale svizzere e che pertanto sarà sottoposto alle medesime disposizioni in materia di protezione dei dati. Sono quindi applicabili i principi generali di protezione dei dati per il settore pubblico33 previsti dalla LPD34, mentre non lo è per contro l’articolo 6 LPD (Comunicazione di dati all’estero).
Art. 6 Scambio di informazioni senza richiesta
Lo scambio spontaneo d’informazioni contemplato dall’articolo 7 DQ-VI ha luogo soltanto per i reati considerati dalla legislazione nazionale che corrispondono o equivalgono a quelli del mandato d’arresto europeo35 (analogamente a una richiesta urgente secondo l’articolo 10 capoverso 1 della presente legge). Già gli articoli 39 e 46 CAS – sostituiti dalla DQ-VI – erano stati interpretati in modo tale da consentire in casi particolari lo scambio d’informazioni senza richiesta, nella misura in cui tali informazioni possano rivelarsi importanti per il loro destinatario per reprimere future infrazioni, prevenire reati o minacce per l’ordine e la sicurezza pubblici.36 Nella presente legge tale possibilità è invece trasformata in obbligo.37 La legislazione vigente attualmente autorizza già ad esempio la PGF a scambiare informazioni spontaneamente (cfr. articoli 5 e 6 dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia). L’assistenza amministrativa spontanea sia a livello nazionale che internazionale può essere concessa solo se esiste almeno un sospetto iniziale relativo alla persona coinvolta.
Le informazioni di cui all’articolo 6 sono trasmesse mediante il formulario di risposta alle richieste.
33 Art. 16-25bis LPD, RS 235.1
34 RS 235.1
35 cfr. allegato 1 della presente legge
36 FF 2004 5273 5388
37 cfr. n. 10 del preambolo DQ-VI: «promuovere il più ampio scambio di informazioni possibile, in particolare per quanto riguarda i reati connessi direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata e al terrorismo».