Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine
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5.4 Commenti ai singoli articoli della legge
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Lo scopo della legge è di semplificare lo scambio d’informazioni per prevenire e perseguire reati. In linea di principio la presente legge non crea nuovi diritti di trattamento, ad eccezione dello scambio spontaneo d’informazioni ai sensi dell’articolo 6. Anche in futuro le informazioni saranno scambiate secondo le disposizioni nazionali. La Svizzera mette a disposizione soltanto le informazioni che possono essere rilevate, memorizzate e trasmesse in conformità alla legislazione nazionale. L’avamprogetto di legge non accorda nuove competenze alle autorità esecutive. La comunicazione di dati sulla base della presente legge è possibile soltanto nei settori, in cui una legge speciale o un accordo permettono di trasmettere dati all’estero per scopi di perseguimento e di prevenzione.
La legge non contiene alcuna disposizione sullo scambio d’informazioni tra le autorità federali, tra le autorità federali e gli organi cantonali o tra le autorità cantonali di perseguimento penale e le autorità degli Stati Schengen incaricate dell’applicazione della legge. I Cantoni devono disciplinare autonomamente lo scambio d’informazioni con le autorità degli Stati Schengen conformemente alla decisione quadro da trasporre.26
Le definizioni di indagine penale e di operazione di intelligence criminale utilizzate nella decisione quadro, corrispondono solo in parte alla terminologia svizzera e non possono essere definite con precisione. Lo scopo della legge è quindi stato modificato e considera ora la prevenzione e il perseguimento di reati.27 Si è rinunciato ad un elenco di definizioni non specifiche quali riconoscimento tempestivo, individuazione tempestiva, indagine preliminare, accertamento preliminare.
Il capoverso 3 delimita chiaramente il campo d’applicazione della legge dal settore dell’assistenza giudiziaria. La presente legge non stabilisce quindi nessun obbligo di mettere a disposizione informazioni e intelligence che saranno utilizzate come prova dinanzi ad un’autorità giudiziaria28 e nemmeno il diritto di utilizzare le informazioni per detto scopo, salvo se ciò è stato autorizzato in modo esplicito.
Art. 2 Informazioni
Rientrano nel campo d’applicazione della presente legge soltanto le informazioni già in possesso delle autorità e dei servizi pertinenti, che possono essere consultate senza ricorrere a misure coercitive. Di principio le informazioni concernenti la sfera segreta protetta a livello di legge,29 non possono essere scambiate in modo semplificato.
26 Le leggi cantonali sulla polizia spesso contengono norme sulla cooperazione di polizia con altri Cantoni, con la Confederazione e con i partner stranieri.
27 cfr. n. 2, 3 e 7 del preambolo DQ-VI
28 cfr. art. 11 lett. d della presente legge
29 Cfr. art. 21 cpv. 4 lett. b AIMP e libro secondo titolo terzo CP: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata nonché art. 162 CP (Violazione del segreto di fabbrica o commerciale).