Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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I Cantoni hanno l’obbligo di trasporre questo sviluppo servendosi soltanto delle proprie risorse. In questa sede non è possibile stimare gli oneri supplementari a carico dei Cantoni che questi ultimi dovranno sostenere autonomamente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Gli sviluppi dell’acquis di Schengen saranno trasposti nel contesto di uno scambio di note fra la Svizzera e l’UE. Per la Svizzera lo scambio di note costituisce un trattato di diritto internazionale. L’avamprogetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)41, che conferisce al Consiglio federale la competenza di stipulare trattati internazionali.

Per poter trasporre la decisione quadro occorre l’approvazione della presente legge federale. In questo contesto essa si basa sull’articolo 54 capoverso 1 e sull’articolo 123 capoverso 1 Cost. in cui è stabilità la competenza generale della Confederazione concernente gli affari esteri nonché la competenza federale in materia di legislazione nel campo del diritto penale. Nel settore del perseguimento penale questa competenza federale comprende anche le questioni di polizia.

6.2 Decreto di approvazione

Gli accordi di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) possono essere approvati dal Consiglio federale.

La DQ-VI contiene invece disposizioni importanti ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento43, ovvero disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Questo esclude che sia sufficiente l’approvazione da parte del Consiglio federale.

Infatti, la decisione quadro introduce il principio di disponibilità, obbliga gli Stati membri a scambiarsi spontaneamente delle informazioni e statuisce dei termini precisi entro cui occorre rispondere alle richieste d’informazione. Inoltre prescrive che lo scambio d’informazioni con gli Stati Schengen non deve essere sottoposto a condizioni più severe di quelle applicate allo scambio d’informazioni fra le autorità svizzere di perseguimento penale.

Lo scambio di note necessario per la trasposizione va sottoposto al Parlamento in applicazione della normale procedura per la conclusione dei trattati di cui all’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione.

Per trasporre lo scambio di note è indispensabile emanare una legge federale. Pertanto il decreto federale sottostà al referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione.

41RS 101

42 RS 172.010

43 RS 171.10