Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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Sezione 2: Richieste di informazioni e le relative risposte

Art. 7 Contenuto e forma delle richieste

Le richieste d’informazioni vanno presentate per iscritto come anche le relative risposte. I formulari da utilizzare secondo l’articolo 7 capoversi 2 e l’articolo 8 della presente legge sono precisate in un’ordinanza dipartimentale.38 Di fatto i formulari contenuti nell’allegato della DQ-VI sono leggermente adeguati.

Art. 8 Risposta

Il presente articolo stabilisce le disposizioni applicabili alle riposte delle richieste. Il capoverso 4 rinvia all’eventuale approvazione dello scambio d’informazioni da parte di un’autorità giudiziaria. Nella prassi quest’approvazione viene richiesta regolarmente. Spesso tuttavia non esistono prescrizioni chiare sulla necessità di richiederla e sulle considerazioni in base a cui l’autorità giudiziaria deve prendere una decisione.

Art. 9 Formulari

Al DFGP è assegnata la competenza di allestire, nel rispetto della DQ-VI, un formulario per la richiesta d’informazioni e uno per la risposta a tali richieste.

Art. 10 Termini

La presente legge elenca nell’allegato 1 un catalogo di reati che permettono di far valere l’urgenza della richiesta d’informazioni. Si tratta di reati secondo la legislazione nazionale che corrispondono o equivalgono a quelli del mandato d’arresto europeo. Anche per lo scambio spontaneo d’informazioni di cui all’articolo 6 della presente legge, si fa riferimento ai reati indicati nell’allegato 1.

Art. 11 Motivi di rifiuto

La richiesta d’informazioni può essere rifiutata se per il suo adempimento fosse necessario ricorrere a misure coercitive (cfr. art. 2). Se è prevista dalla legge, occorre l’approvazione per lo scambio d’informazioni da parte dell’autorità giudiziaria competente.

Come illustrato al punto 5.2, l’autorità richiesta deve rifiutare la trasmissione delle informazioni richieste se lo scambio non è retto da una base giuridica.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Sviluppo dell’acquis di Schengen

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare nell’ambito di un’ordinanza le modifiche di lieve entità dell’allegato 1. Quest’ultimo non costituisce una disposizione centrale della legge, ma ha lo scopo di precisare i reati per cui è possibile far valere

38 cfr. RS 120.21, Ordinanza del DFGP del 16 gennaio 2007 sui campi di dati e i diritti d’accesso di ISIS