Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine
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Se la conclusione dello scambio di note compete all’Assemblea federale o se la trasposizione impone adeguamenti di legge, la Svizzera deve informare il Consiglio dell’UE e la Commissione della CE che il recepimento dello sviluppo può diventare vincolante soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Ciò vale per la trasposizione dell’iniziativa svedese. In questo caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo.
Qualora la Svizzera non dovesse recepire gli sviluppi dell’acquis di Schengen, l’AAS prevede la sospensione o persino la denuncia dell’Accordo (art. 7 par. 4 AAS).
2 Commento ai singoli articoli della decisione quadro
Art. 1 Obiettivo e ambito di applicazione
L’obiettivo della decisione quadro è di evitare in futuro inutili ritardi, ostacoli o addirittura impedimenti nello scambio d’informazioni, ad esempio dovuti a procedure avviate in modo errato.
Dall’articolo 1 si evince che la decisione quadro non si applica alle domande di assistenza giudiziaria. La decisione quadro lascia impregiudicati gli strumenti dell’Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale. Le domande di assistenza giudiziaria soggiacciono pertanto tuttora alle normative vigenti sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Le autorità che si scambiano le informazioni non sono obbligate a mettere a disposizione le informazioni ottenute con mezzi coercitivi. Inoltre è consentito utilizzare le informazioni ricevute soltanto a scopo d’indagine. Se uno Stato membro intende successivamente utilizzare le informazioni come prova dinanzi a un’autorità giudiziaria, deve ottenere il consenso dello Stato richiesto in virtù delle norme vigenti dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Le informazioni che inizialmente sono state raccolte con mezzi coercitivi, possono essere trasmesse in applicazione della presente decisione quadro soltanto se la legislazione nazionale lo consente.
Art. 2 Definizioni
La presente decisione quadro contempla la polizia, i servizi doganali o altre autorità nazionali che, in forza della legislazione interna, sono autorizzate a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, a esercitare l’autorità e adottare misure coercitive nell’ambito di tali funzioni. Sono invece espressamente escluse le attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.
Sono considerate tutte le autorità che perseguono le attività criminali; il campo d’applicazione si estende dalle operazioni di intelligence criminale fino alle indagini penali vere e proprie, comprese le attività dei ministeri pubblici. Gli Stati membri e quelli associati hanno l’obbligo, nel rispetto di questa definizione generale, di designare concretamente in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, le autorità nazionali contemplate dalla decisione quadro. La dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento.