Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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La legislazione nazionale stabilisce infine le informazioni che possono essere scambiate tra le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen e le relative condizioni.

Art. 3 Autorità di perseguimento penale della Confederazione

Conformemente alla decisione quadro le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen devono potersi scambiare vicendevolmente informazioni in modo semplificato. Secondo l’interpretazione grammaticale dell’articolo 2 lettera a DQ-VI, per «autorità competente incaricata dell’applicazione della legge» in Svizzera s’intenderebbero la Polizia giudiziaria federale, il Ministero pubblico della Confederazione, l’Amministrazione federale delle dogane e molti altri organi e autorità federali.30 La maggioranza di queste autorità tuttavia non scambia o scambia solo raramente informazioni a livello internazionale, oppure lo fa soprattutto o esclusivamente nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in casi di inchieste penali avviate. Giusta l’articolo 1 capoverso 3 della presente legge, è fatto salvo lo scambio d’informazioni nell’ambito dell’assistenza giudiziaria.

Pertanto nella legge si è rinunciato ad introdurre un elenco esaustivo delle autorità di perseguimento penale ai sensi della DQ-VI, optando invece per una formulazione aperta utilizzata anche all’articolo 5 lettera c dell’avamprogetto della legge sull’organizzazione delle autorità della Confederazione. La Svizzera ottiene così la possibilità di adeguare unilateralmente e senza ricorrere a modifiche legislative, la comunicazione all’UE concernente le autorità svizzere considerate nella decisione quadro.

Le autorità che si occupano in particolare di questioni della sicurezza nazionale non rientrano nella presente legge.

Art. 4 Canali di comunicazione e punti di contatto

Per canali di comunicazione s’intendono soprattutto l’unità nazionale di Europol, gli agenti di collegamento di Europol, l’ufficio centrale nazionale Interpol, l’Ufficio SIRENE o altri agenti di collegamento. Lo scambio d’informazioni avviene nella lingua del canale di comunicazione impiegato. Per la protezione dei dati valgono le disposizioni applicate al canale di comunicazione utilizzato.31

Le richieste urgenti vanno trattate nel giro di otto ore oppure occorre informare il richiedente entro tale termine del ritardo nella risposta. Questa scadenza può essere rispettata solo mediante un centro di comunicazione operativo 24 ore su 24. Con la Centrale operativa l’Ufficio federale di polizia (fedpol) dispone di un tale punto di contatto attivo giorno e notte. Già nel messaggio sull’approvazione degli Accordi bilaterali II era previsto che lo scambio d’informazioni secondo gli articoli 39 e 46 CAS generalmente avvenisse tramite una centrale.32 Le richieste che non rientrano nella sfera di competenza della Confederazione verrebbero immediatamente trasmesse alle competenti autorità cantonali di polizia.

Questa normativa non accorda nuove competenze a fedpol che, in caso di necessità, si mette invece a disposizione degli altri servizi federali, e se del caso anche delle

30 La maggioranza degli Stati Schengen hanno indicato queste tre autorità di perseguimento penale.

31 Art. 8 par. 1 DQ-VI

32 FF 2004 5448