Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine
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d’informazioni diventa obbligatorio, se si debba presumere che dette informazioni possano contribuire a prevenire o perseguire reati.
Mettendo sullo stesso piano il trattamento di richieste nazionali e di richieste straniere per quanto riguarda le condizioni dello scambio d’informazioni, la decisione quadro parifica lo scambio d’informazioni tra gli Stati Schengen a quello nazionale. La trasmissione d’informazioni alle autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen quindi non dev’essere soggetta a disposizioni più severe di quelle applicate allo scambio d’informazioni nazionale. Il principio di parità di trattamento non è valido quando lo scambio d’informazioni non è previsto da una legge speciale o da un trattato internazionale.
1.4 Valutazione
Il futuro mostrerà se l’iniziativa svedese riuscirà veramente a semplificare lo scambio d’informazioni tra le autorità di perseguimento penale come auspicato. L’iniziativa svedese ha fissato dei termini brevi per la risposta alle richieste e ha reso obbligatorio lo scambio spontaneo, stabilendo così gli elementi essenziali per la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale.
In occasione delle sedute indette dalla Commissione dell’UE tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 per l’esposizione e l’interpretazione dell’iniziativa svedese sono tuttavia emersi dei dubbi sostanziali sull’efficacia della decisione quadro. Secondo alcuni Stati la decisione quadro non apporta nessun surplus rispetto agli articoli 39 e 46 CAS. I formulari, non sufficientemente elaborati, da compilare per una richiesta o per rispondere a tale, inoltre fanno piuttosto presumere un onere amministrativo supplementare che non una semplificazione dello scambio d’informazioni.
Alla luce di quanto precede, la trasposizione della decisione quadro si è rivelata molto complessa non solo in Svizzera, ma anche negli altri Stati Schengen.
1.5 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
Gli sviluppi dell’acquis di Schengen sono recepiti e trasposti conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 AAS. Non appena l’UE approva uno sviluppo dell’acquis di Schengen, il rispettivo atto giuridico è notificato alla Svizzera11. Quest’ultima deve quindi comunicare entro 30 giorni all’UE se intende recepire il nuovo atto. Nel caso degli sviluppi dell’acquis di Schengen che l’UE ha notificato alla Svizzera prima dell’entrata in vigore dell’AAS, il termine per la notifica della Svizzera inizia a decorrere dall’entrata in vigore dell’AAS (art. 14 par. 3 AAS)12.
Il recepimento avviene mediante uno scambio di note, che rappresenta, nell’ottica svizzera, un trattato internazionale13. A seconda del contenuto dell’atto UE da trasporre, l’approvazione del trattato incombe al Consiglio federale oppure al Parlamento e al popolo nell’ambito del referendum facoltativo.
11 Il Consiglio ha notificato la decisione quadro il 22 marzo 2007.
12 L’AAS è entrato in vigore il 1° marzo 2008. La Svizzera ha notificato la propria risposta all’UE il 28 marzo 2008.
13 Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II») del 1° ottobre 2004, FF 2004 5429.