Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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Il paragrafo 3 sancisce il principio di specialità. Tale norma si applica direttamente alle autorità interessate e non occorre pertanto introdurla nell’avamprogetto di legge. La trasmissione di informazioni o intelligence ad altre autorità oppure il loro utilizzo per scopi diversi da quello indicato nella richiesta, sono consentiti soltanto previa autorizzazione dello Stato autore della trasmissione (principio di specialità). Una deroga a tale principio è possibile unicamente per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Lo Stato autore della trasmissione può inoltre vincolare l’utilizzo di informazioni e intelligence a delle condizioni che l’autorità di perseguimento penale destinataria deve rispettare, salvo se si tratta di prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Il paragrafo 4 stabilisce il principio di parità di trattamento. Lo scambio d’informazioni con gli Stati Schengen è quindi soggetto alle medesime condizioni previste per lo scambio d’informazioni tra le autorità nazionali. Alle autorità competenti di uno Stato Schengen incaricate dell’applicazione della legge possono essere imposte delle condizioni solo se queste ultime sono previste dalla legislazione interna e si applicano anche alle autorità nazionali.

L’approvazione del progetto della decisione quadro concernente la protezione dei dati nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è prevista per il 2008. Tale decisione quadro stabilisce una serie di principi in materia di protezione dei dati che gli Stati Schengen devono recepire nelle loro legislazioni nazionali. I principi si applicano esclusivamente allo scambio di dati e non al trattamento interno dei medesimi. La decisione quadro costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen e deve quindi essere trasposta anche nella legislazione svizzera.

Art. 9 Riservatezza

La presente disposizione contiene norme vincolanti sulla tutela dei segreti d’ufficio.

Art. 10 Motivi di rifiuto di fornire informazioni o intelligence

È consentito rifiutare di rispondere a una richiesta di informazioni, ad esempio se quest’ultima riguarda un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno a norma della legislazione nazionale dello Stato richiesto. Questa disposizione rispecchia lo scopo della decisione quadro, che consiste nello scambio di informazioni riguardanti soprattutto reati gravi e attività terroristiche.

La comunicazione di informazioni e intelligence può essere rifiutata anche quando pregiudica gli interessi della sicurezza nazionale, compromette il successo di indagini in corso o la sicurezza di persone oppure viola il principio di proporzionalità. Inoltre non vengono scambiate informazioni o intelligence se l’autorità giudiziaria competente non ha approvato l’accesso alle informazioni richieste conformemente all’articolo 3 paragrafo 4 DQ-VI.

Art. 11 Attuazione

Gli Stati Schengen hanno l’obbligo di comunicare al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni della DQ-VI che traspongono nel proprio ordinamento nazionale.