Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine
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6.3 Legislazione di trasposizione
Di principio la Svizzera è libera di decidere in quale tipo di atto normativo trasporre la DQ-VI. Visto che si tratta di disposizioni normative importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione e che finora è stata adottata la prassi di disciplinare lo scambio d’informazioni in materia di polizia in seno a numerose leggi speciali, è auspicabile un nuovo disciplinamento a livello di legge.
6.4 Delega di competenze legislative
La presente legge conferisce al Consiglio federale la competenza di stipulare contratti che implicano una modifica dell’allegato 1 dell’avamprogetto di legge. Inoltre autorizza il Consiglio federale ad adeguare temporaneamente l’allegato 1 per mezzo di un’ordinanza, a condizione che al contempo sottoponga alle Camere federali un messaggio in merito.