Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

l’urgenza nello scambio d’informazioni e i reati che dovrebbero indurre a uno scambio spontaneo d’informazioni.

Art. 13 Esecuzione da parte dei Cantoni39

I Cantoni hanno l’incombenza di applicare la decisione quadro nel loro ambito di competenza. La Confederazione stabilisce le modalità dello scambio d’informazioni con gli organi stranieri di perseguimento penale soltanto per la propria sfera di competenza. L’articolo 13 non compromette la ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione in materia di attuazione dei trattati internazionali. Il presente articolo ha l’obiettivo di disciplinare il caso in cui il perseguimento penale è delegato ai Cantoni ed essi non avrebbero ad esempio approvato nella loro legislazione in materia di stranieri una relativa legge per la trasposizione della decisione quadro. Allora i formulari e i termini previsti dalla presente legge verrebbero applicati come diritto cantonale sussidiario.

Art. 14 xxx

Per eventuali disposizioni sulla competenza e sulla procedura in caso di controversie relative all’applicazione della presente legge.

Allegato 1

Il mandato d’arresto europeo40 non può essere applicato alla Svizzera. L’allegato contiene pertanto i rinvii ai reati considerati dalla legislazione nazionale che corrispondono o equivalgono alle fattispecie penali elencati nel mandato d’arresto europeo.

5.5 Ripercussioni

La presente legge non crea nuove banche dati o canali supplementari per lo scambio d’informazioni. Non si prevede quindi un aumento degli oneri finanziari riconducibile alla trasposizione. Un eventuale incremento dello scambio di dati, dovuto soprattutto alla trasformazione dello scambio spontaneo di informazioni in un obbligo, potrebbe per contro rendere necessario l’impiego di personale supplementare. L’entità dell’aumento del personale dipende dall’interpretazione nella prassi dell’obbligo di scambiare informazioni spontaneamente. Attualmente le autorità di perseguimento penale possono scambiarsi e si scambiano già informazioni senza richiesta, ma finora non vi erano obbligate.

La disposizione secondo cui in casi urgenti l’Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per altre autorità federali di perseguimento penale, costituisce un ulteriore elemento d’incertezza in merito a un eventuale aumento del personale. Se dalla prassi dovesse emergere che gran parte delle richieste sono trasmesse alla Centrale operativa dell’Ufficio federale e che essa si occupa delle relative risposte, ne conseguirebbe probabilmente un aumento dell’effettivo.

Non si prevede alcuna ripercussione sull’economia.

39 Disegno di un articolo per l’eventuale coinvolgimento dei Cantoni.

40 Decisione quadro 2002/584/GAI, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1