Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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La semplificazione dello scambio d’informazioni si applica a tutti i tipi d’informazioni di cui dispongono le autorità summenzionate (principio di disponibilità) o altre autorità o enti privati, che sono accessibili senza dover ricorrere a mezzi coercitivi e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati.

La decisione quadro rinvia ai reati di cui all’articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 200214, relativa al mandato d’arresto europeo e ne trae determinate conseguenze. Per tenere conto degli Stati associati che non aderiscono alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, si rinvia ai reati secondo la legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all’articolo 12 paragrafo 2 del mandato d’arresto. Il fatto che i reati debbano essere soltanto equivalenti15 e quindi non identici, garantisce che la Svizzera non debba adottare le definizioni utilizzate nel mandato d’arresto, quali ad esempio la frode o il riciclaggio di proventi di reato, ma possa mantenere le definizioni conformi alla propria legislazione nazionale. Si tratta di un aspetto significativo soprattutto in relazione alla truffa e alla frode fiscale.

Art. 3 Comunicazione di informazioni e intelligence

La decisione quadro è finalizzata alla semplificazione dello scambio d’informazioni. Si tratta di trasmettere le informazioni in modo più efficiente e, dove necessario, più rapido. Le autorità richieste non possono ad esempio vincolare la comunicazione delle informazioni a condizioni più rigorose di quelle applicabili allo scambio d’informazioni su scala nazionale. Lo scambio d’informazioni non deve soprattutto essere subordinato al consenso di un’autorità giudiziaria, se non lo esige l’ordinamento interno. Se anche l’ordinamento nazionale chiede il consenso di un’autorità giudiziaria, l’autorità richiesta sollecita tale consenso in rappresentanza dell’autorità richiedente. Questo perché per l’autorità richiesta, ad esempio un’autorità nazionale di polizia, è più facile contattare l’autorità giudiziaria del proprio Paese e così è possibile evadere la richiesta in modo più efficiente. Anche in questo caso l’autorità giudiziaria non è legittimata a vincolare il proprio consenso a condizioni più severe di quelle che sussisterebbero per una richiesta nazionale.

La trasmissione delle informazioni a un altro Stato membro è inoltre subordinata al principio della specialità16.

Art. 4 Termini per la comunicazione di informazioni e intelligence

In effetti, l’elemento più importante per semplificare lo scambio di informazioni è la scelta di termini chiari, entro i quali si devono trasmettere le informazioni richieste. In questo contesto si distingue fra richieste urgenti (termine di otto ore) e non urgenti (termine di sette giorni), sempre che le informazioni siano disponibili in una banca dati e a condizione che i reati all’origine della richiesta, siano reati gravi, ossia i reati di cui all’articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo. In tutti gli altri casi il termine è di due settimane.

14 GU 2002 L 190, pag. 1.

15 cfr. le rettifiche in GU L 75 del 15.3.2007, pag. 26

16 cfr. il commento all’articolo 8 DQ-VI.