Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 5 Richieste di informazioni e intelligence

La presente disposizione disciplina la destinazione vincolata delle informazioni trasmesse.

Art. 6 Canali e lingua di comunicazione

Le richieste si possono presentare tramite tutti i canali disponibili per la cooperazione internazionale nel settore del perseguimento penale, come ad esempio Europol, Interpol o l’Ufficio SIRENE. Questo vale per tutte le richieste a prescindere dalla loro urgenza. Per trattare le richieste urgenti ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 DQ-VI, gli Stati membri designano uno o più punti centrali di contatto, affinché si possa trasmettere la richiesta senza ritardo all’autorità nazionale competente. Tuttavia non è obbligatorio presentare le richieste urgenti ai punti centrali di contatto.

In aggiunta allo scambio d’informazioni fra le autorità nazionali, è statuito espressamente anche quello con Europol ed Eurojust. La Svizzera ha concluso con Europol un accordo di cooperazione in otto categorie di reato che è entrato in vigore il 1° marzo 200617. Pertanto la Svizzera trasmette a Europol unicamente le informazioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo. L’estensione dell’accordo ad altre categorie di reato è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Le trattative con Eurojust si sono concluse a livello tecnico il 6 marzo 2008 con la parafatura del testo comune. Verranno applicate le stesse disposizioni concernenti la risposta a richieste e lo scambio spontaneo d’informazioni considerate nell’accordo con Europol.

Art. 7 Scambio spontaneo di informazioni e intelligence

L’articolo 46 CAS statuisce che in casi particolari è possibile trasmettere informazioni spontaneamente a una Parte contraente interessata, nella misura in cui esse possano rivelarsi importanti per il destinatario ai fini dell’assistenza per la repressione di future infrazioni, la prevenzione di un reato o la prevenzione di minacce per la sicurezza e l’ordine pubblici. L’articolo 7 DQ-VI rende ora obbligatorio questo scambio spontaneo d’informazioni, sempre che riguardi un reato di cui all’articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 1 ultimo periodo le modalità per scambiarsi spontaneamente informazioni e intelligence sono disciplinate dalla legislazione interna del rispettivo Stato membro.

Dal punto 5 dell’allegato A DQ-VI si evince che l’uso del formulario per rispondere alle richieste è obbligatorio anche durante lo scambio spontaneo d’informazioni.

Art. 8 Protezione dei dati

Il capoverso 1 stabilisce che allo scambio d’informazioni si applicano le norme fissate in materia di protezione dei dati per il canale di comunicazione utilizzato per la trasmissione. Conformemente al paragrafo 2 l’utilizzo di informazioni scambiate è inoltre soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato membro che le riceve. Nel contempo si applicano le convenzioni e raccomandazioni pertinenti del Consiglio d’Europa in materia di protezione dei dati.

17 RS 0.360.268.2